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Sentenza

Sentenza n. 2094/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202309214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione dell'art. 9, lett. f), della legge n. 91/1992, eccesso di potere, violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, omissione e apparenza della motivazione. In particolare, ha sostenuto che gli elementi penali riferiti al figlio, non convivente, non fossero idonei a giustificare il diniego e che l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare più approfonditamente la condotta complessiva del richiedente, la sua permanenza ultratrentennale in Italia, l'integrazione sociale ed economica e l'assenza di esiti penali definitivi. Il provvedimento era fondato sia su una segnalazione a carico del richiedente per violazioni relative alla dichiarazione e comunicazione di redditi, patrimonio e stato di famiglia, nonché per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, sia su numerose notizie di reato riguardanti il figlio, relative a violazioni della disciplina sul soggiorno, lesioni, minacce, danneggiamento, violenza sessuale aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni sull'identità personale, percosse e truffa per erogazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il diniego, essendo plurimotivato, superasse comunque la prova di resistenza poiché il ricorrente non aveva contestato la specifica ragione costituita dalla segnalazione penale a suo carico; è sufficiente, infatti, che una sola delle ragioni autonome poste a fondamento dell'atto risulti legittima. Nel merito, il Collegio ha affermato che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione implica un'ampia valutazione discrezionale e prognostica dell'effettiva assimilazione dei valori fondamentali dell'ordinamento. Gli elementi penali devono essere apprezzati globalmente, nel loro complesso e nei reciproci rapporti, e non atomisticamente. La segnalazione a carico del richiedente, risalente al 2021 e quindi interna al decennio di osservazione e prossima alla domanda e al procedimento concessorio, è stata ritenuta idonea a evidenziare una possibile non piena adesione ai valori della comunità e una scarsa considerazione degli obblighi connessi alla cittadinanza, anche a prescindere da una condanna penale definitiva o da ulteriori sviluppi processuali. Il giudice ha inoltre ritenuto legittimo considerare i comportamenti penalmente rilevanti dei familiari stretti, in quanto potenzialmente indicativi del contesto familiare e dell'integrazione del nucleo nel quale il richiedente vive, nonché rilevanti in una valutazione prognostica diretta a escludere rischi per la comunità nazionale. Il lungo soggiorno, l'occupazione stabile, l'integrazione sociale e l'assenza di pericolosità sociale sono stati considerati condizioni ordinarie o prerequisiti del soggiorno e non meriti speciali idonei a superare gli elementi ostativi. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Disciplina la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione allo straniero legalmente residente da almeno dieci anni; il possesso della durata della residenza non esaurisce la valutazione, che comprende anche l'effettiva integrazione e l'affidabilità del richiedente.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone la motivazione del provvedimento amministrativo; nel caso concreto il diniego è stato ritenuto sufficientemente motivato.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 91/1992

    È richiamato per evidenziare il particolare disvalore attribuito dal legislatore a determinate condotte penali, che, in caso di condanna, possono precludere la cittadinanza anche iure matrimonii.

  • art. 7, commi 1-2-3, lett. g), d.l. 4/2019

    La violazione degli obblighi di dichiarazione e comunicazione relativi a reddito, patrimonio e stato di famiglia è stata considerata elemento sintomatico di possibile non piena adesione ai valori della comunità e agli obblighi connessi allo status civitatis.

  • art. 640-bis c.p.

    La contestazione di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è stata valutata quale elemento ostativo nell'ambito del giudizio amministrativo prognostico sulla cittadinanza, anche indipendentemente dall'esito penale.

  • art. 4, comma 3, T.U.I.

    È richiamato per qualificare l'integrazione e il rispetto delle condizioni di soggiorno come elementi ordinariamente necessari per l'ingresso e la permanenza regolare, non come meriti speciali ai fini della cittadinanza.

  • art. 5, comma 5, T.U.I.

    È richiamato, insieme all'art. 4, comma 3, per affermare che la stabile occupazione e l'integrazione sociale costituiscono il percorso ordinario atteso dallo straniero regolarmente soggiornante.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali presupposti della tutela dei dati personali e dell'oscuramento delle generalità nel provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità e deve formulare una valutazione globale e prognostica sull'effettiva assimilazione dei valori fondamentali dell'ordinamento e sull'affidabilità del richiedente, senza limitarsi alla durata della residenza o alla mera integrazione sociale ed economica.
  • Gli elementi di natura penale rilevanti ai fini del diniego della cittadinanza possono essere valutati anche in assenza di una condanna definitiva o di un esito conclusivo del procedimento penale, poiché il giudizio amministrativo sull'integrazione e sull'affidabilità si colloca su un piano autonomo rispetto all'accertamento della responsabilità penale e risponde a un diverso standard valutativo.
  • Nel giudizio di cittadinanza, i comportamenti penalmente rilevanti dei familiari di primo grado possono essere considerati quali indicatori del contesto e dell'integrazione del nucleo familiare, purché inseriti in una valutazione complessiva e prognostica della posizione del richiedente; non si tratta di imputare al richiedente una responsabilità penale altrui.
  • Il periodo di osservazione ai fini della cittadinanza comprende, in particolare, il decennio antecedente la domanda e si proietta sino alla conclusione del procedimento e al giuramento; una condotta antigiuridica verificatasi durante tale periodo, soprattutto se prossima alla domanda o coeva al procedimento, conserva elevato valore sintomatico e non è normalmente qualificabile come risalente.
  • Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da una pluralità di motivazioni autonome, il suo annullamento non può essere disposto se almeno una delle ragioni giustificative è legittima e idonea, da sola, a sostenere il dispositivo; il ricorrente deve quindi contestare tutte le autonome rationes decidendi dell'atto.
  • La stabile occupazione, la regolare permanenza e l'integrazione sociale ed economica dello straniero costituiscono, di regola, condizioni ordinarie o prerequisiti del soggiorno e non sono, da soli, meriti speciali idonei a neutralizzare elementi ostativi emersi nella valutazione discrezionale della domanda di cittadinanza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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