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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35655/2026 del 08/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’indagato ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Trento del 12 maggio 2026, che aveva rigettato il riesame del decreto di perquisizione personale, locale e informatica emesso dalla Procura il 27 marzo 2026 ed eseguito il 22 aprile 2026, con conseguente sequestro dei beni rinvenuti. Il Tribunale aveva annullato il sequestro del computer portatile Dell e disposto la restituzione all’avente diritto, mantenendo invece il vincolo sul computer fisso Lenovo ThinkCentre. L’indagine riguardava l’installazione non autorizzata del programma di controllo remoto “Veyon” sui computer utilizzati da personale direttivo e da uffici della Casa circondariale di Trento, alcuni dei quali impiegati per la gestione di atti di polizia giudiziaria riservati. L’informativa del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria riferiva che l’accesso remoto era stato attivato il 21 marzo 2025 e che il programma era stato installato il 23 aprile 2025, durante l’assenza dell’utente; i referenti informatici erano gli unici soggetti dotati di credenziali amministrative idonee. Il ricorrente, indagato ai sensi dell’art. 615-ter c.p., ha dedotto: (1) violazione degli artt. 125, 253 e 335 c.p.p. e dell’art. 615-ter c.p., per mancanza di una notizia di reato sufficientemente concreta e di motivazione sul fumus, sostenendo che la segnalazione dell’installazione di Veyon non individuava un fatto storico riconducibile al reato né collegava la condotta all’indagato e che il sequestro aveva finalità meramente esplorativa; (2) violazione degli artt. 125 e 253 c.p.p., per omessa indicazione delle finalità probatorie concrete, delle verifiche da svolgere sui beni e delle ragioni per cui il mantenimento del sequestro fosse necessario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati e trattabili congiuntamente i due motivi. Ha premesso che, contro le ordinanze in materia di sequestro probatorio, il ricorso è ammesso per violazione di legge, comprensiva dei soli vizi motivazionali radicali che rendano l’apparato argomentativo mancante o privo dei requisiti minimi di intelligibilità. Sul primo motivo ha ritenuto che il riesame avesse correttamente verificato l’astratta configurabilità del reato e l’utilità delle ulteriori indagini: l’informativa del 9 gennaio 2026 descriveva accessi e installazioni non autorizzati del software sui computer dell’istituto, elementi idonei a costituire una notizia di reato e a giustificare l’acquisizione probatoria. Ha inoltre rilevato che l’accesso può essere abusivo anche quando compiuto da un soggetto abilitato, se effettuato per ragioni estranee ai motivi d’ufficio. Le deduzioni difensive incompatibili con la ricostruzione accolta potevano considerarsi implicitamente disattese; la restituzione del computer portatile dimostrava che il Tribunale aveva valutato le censure. Sul secondo motivo ha ritenuto che la motivazione del riesame fosse sintetica ma non mancante né apparente: il decreto indicava i beni da ricercare e apprendere e la necessità del vincolo per svolgere accertamenti correlati alla verifica dei fatti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 615-ter c.p.

    Al riguardo, sotto il profilo giuridico, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ritiene integrato il reato non solo nel caso di accesso abusivo da parte di soggetto non abilitato, ma anche in quello in cui l’accesso avvenga da parte di soggetto abilitato, per motivi diversi da quelli d’ufficio.

    Il delitto di accesso abusivo può configurarsi anche quando l’autore dispone di credenziali o abilitazione all’accesso, se accede per finalità diverse da quelle proprie dell’ufficio.

  • art. 253 c.p.p.

    In sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria.

    Nel riesame del sequestro probatorio occorre verificare l’astratta configurabilità del reato e l’idoneità degli elementi della notizia di reato a rendere utili ulteriori indagini che richiedano l’apprensione del bene; non si anticipa il giudizio definitivo sulla fondatezza dell’accusa.

  • art. 125 c.p.p.

    Il Tribunale, invero, sul punto, con motivazione sintetica, ma certamente né mancante né apparente, ha posto in rilievo che il decreto aveva non solo espressamente indicato le cose da ricercare e da apprendere, ma aveva anche evidenziato la necessarietà dell’apposizione del vincolo per l’espletamento di accertamenti correlati alla verifica dei fatti ricostruiti nell'informativa di reato.

    La motivazione del sequestro è sufficiente quando individua i beni da apprendere e chiarisce la necessità del vincolo in funzione degli accertamenti sui fatti, anche se esposta sinteticamente.

  • art. 335 c.p.p.

    Priva di fondamento è la tesi del ricorrente, secondo il quale il decreto di sequestro probatorio sarebbe stato emesso in assenza di un’autentica notitia criminis, atteso che esso è conseguito all’informativa di reato del 9 gennaio 2026 del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria della Casa circondariale di Trento, dalla quale era emerso l’avvenuto accesso e la successiva istallazione del programma “spia” nei computer.

    Nel caso concreto, l’informativa che descriveva gli accessi e la successiva installazione non autorizzata del programma è stata ritenuta sufficiente a fondare la notizia di reato.

  • art. 616 c.p.p.

    Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

    Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel riesame di un sequestro probatorio, il giudice verifica l’astratta configurabilità del reato e se gli elementi posti a fondamento della notizia di reato rendano utili ulteriori indagini probatorie che non potrebbero essere svolte senza apprendere il bene; non compie un giudizio definitivo sulla fondatezza dell’accusa.
  • L’accesso abusivo a un sistema informatico può essere commesso anche da chi è abilitato ad accedervi, quando la condotta sia compiuta per ragioni estranee alle finalità d’ufficio.
  • La motivazione del sequestro probatorio sulle finalità dell’apprensione è sufficiente se indica i beni da ricercare e apprendere e collega la necessità del vincolo agli accertamenti sui fatti oggetto dell’informativa; non è richiesta una motivazione analitica quando quella fornita è intelligibile e non apparente.
  • Nel giudizio di impugnazione non è necessario confutare separatamente ogni deduzione difensiva: le deduzioni logicamente incompatibili con la ricostruzione motivatamente accolta possono ritenersi implicitamente disattese.

Come è indicizzato

MaterieAccesso abusivoSequestroImpugnazioni
RamiReati informaticiProcesso penale

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