Cassazione Penale, Ordinanza n. 21244/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha impugnato l’ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva negato l’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. La decisione negativa era stata fondata sulla mancanza di un domicilio effettivo e idoneo, sull’allarmante curriculum criminale del richiedente, caratterizzato da plurimi carichi pendenti e numerose condanne anche recenti, sulla mancanza di concrete prospettive lavorative e risocializzanti, nonché sulla scarsa collaborazione con i servizi sociali e sulla irreperibilità durante gli accertamenti. Con il ricorso si contestava, in sostanza, la valutazione di merito compiuta dal giudice della sorveglianza, valorizzando elementi favorevoli quali il rapporto con la figlia, il riconoscimento degli errori, l’esistenza di un domicilio certo e la disponibilità a intraprendere un percorso di reinserimento sociale e lavorativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sollevate mirassero essenzialmente a una rivalutazione del merito, oppure fossero generiche o manifestamente infondate. Ha osservato che il tribunale di sorveglianza aveva motivato in modo plausibile, razionale e giuridicamente corretto il diniego dell’affidamento in prova, fondandosi sia sull’assenza di un domicilio idoneo sia sulla pericolosità desunta dalla storia criminale del condannato e dalla mancanza di un serio percorso di reinserimento. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354
L’affidamento in prova al servizio sociale è misura alternativa alla detenzione che può essere concessa quando, sulla base dell’osservazione della personalità e del comportamento del condannato, sia ragionevole ritenere che la misura contribuisca alla rieducazione e prevenga la recidiva.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, valutata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 47, commi 2 e 3, l. 26 luglio 1975, n. 354
La concessione della misura è subordinata al convincimento che essa, anche tramite prescrizioni, contribuisca alla rieducazione e assicuri la prevenzione del pericolo di nuovi reati.
Massime di principio
- Nel giudizio sull’affidamento in prova al servizio sociale il giudice deve compiere una prognosi sul buon esito della misura, valutando non solo la gravità dei reati e i precedenti, ma anche la condotta successiva del condannato e la sua evoluzione personale dopo il fatto.
- L’apprezzamento sull’idoneità della misura alternativa ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata, logica e completa.
- Il ricorso per cassazione contro il diniego dell’affidamento in prova è inammissibile quando si risolve in una mera contestazione del merito o in una diversa lettura delle risultanze istruttorie, senza individuare specifiche fratture logiche della motivazione impugnata.
- La mancanza di un domicilio effettivo e idoneo, la presenza di plurimi precedenti o carichi pendenti, la commissione di nuovi reati anche dopo la domanda e l’assenza di concrete prospettive lavorative possono legittimare una prognosi negativa sull’accesso alla misura alternativa.
- La scarsa collaborazione del condannato con i servizi sociali e l’irreperibilità durante gli accertamenti possono essere valorizzate come elementi negativi nella valutazione di adeguatezza dell’affidamento in prova.
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