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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7496/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per carenza di specifica indicazione del reddito complessivo e dei componenti del nucleo familiare; il ricorrente sosteneva che il giudice non poteva sindacare l'autocertificazione completa e che, in ogni caso, risultava provato lo stato di detenzione e la non abbienza, allegando documentazione (tra cui ISEE) per dimostrare l'assenza di redditi rilevanti

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'istanza fosse inammissibile per più carenze formali: mancata indicazione del reddito complessivo dell'istante, mancata indicazione dei componenti del nucleo familiare (il fatto di essere detenuto non esclude l'obbligo di indicare i familiari conviventi) e produzione di certificazioni ISEE, non rilevanti ai fini della determinazione del reddito complessivo. La Corte ha inoltre affermato i limiti del sindacato in cassazione (art. 99 d.P.R. 115/2002) e che non era dedotto un difetto assoluto di motivazione. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 79, comma 1

    art. 79, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Stabilisce i requisiti formali dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: l'istanza è inammissibile se mancano le generalità e i codici fiscali dei componenti del nucleo familiare e se manca la dichiarazione sostitutiva con la specifica determinazione del reddito complessivo; l'assenza di tale indicazione rende l'istanza inammissibile e non integrabile d'ufficio dal giudice

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99, comma 4

    art. 99, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Limita il controllo in Cassazione delle ordinanze che decidono sull'opposizione al rigetto del patrocinio: il ricorso può essere proposto solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione, salvo difetto assoluto di motivazione

  • Codice di procedura penale, art. 606

    Definisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte richiama i limiti dei motivi ammessi (es. impossibilità di dedurre direttamente violazioni costituzionali o della CEDU in cassazione, salvo diversa via processuale)

  • Codice di procedura penale, art. 125, comma 3

    art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Imposta l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte distingue tra vizio apparente della motivazione (denunciabile in Cassazione con criteri) e la mera discrezionalità valutativa del merito che non è sindacabile

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96, comma 2

    art. 96, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Attribuisce al giudice il potere di rigettare la domanda quando vi sono 'fondati motivi' per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di reddito previste; tuttavia tale potere non si traduce nell'obbligo di completare l'istanza per la parte mancanti

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6, par. 3, lett. c)

    art. 6, par. 3, lett. c) CEDU

    Richiamata dal ricorrente ma la Corte osserva che l'eventuale violazione di norme della CEDU non può costituire motivo autonomo di ricorso per cassazione, se non mediante questione di legittimità costituzionale della norma interna

  • Costituzione, art. 3

    Richiamato nel ricorso ma la Corte ribadisce che la deduzione diretta di violazione costituzionale non è un motivo di cassazione previsto dall'art. 606 c.p.p.; può solo essere il fondamento di una questione di legittimità costituzionale

  • Norme procedurali disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione ai termini e alle modalità di impugnazione in materia di patrocinio a spese dello Stato; richiamata a fini procedurali nell'inquadramento del ricorso

Massime di principio

  • Per ottenere il patrocinio a spese dello Stato l'istanza deve contenere la specifica determinazione del reddito complessivo e l'indicazione dei componenti del nucleo familiare; omissioni formali rilevanti rendono l'istanza inammissibile
  • Lo stato di detenzione non esonera dall'indicare i componenti del nucleo familiare: il rapporto di convivenza/familiare prescinde dalla coabitazione fisica e i redditi dei familiari vanno tenuti in considerazione
  • L'ISEE non sostituisce la specifica determinazione del reddito complessivo ai fini dell'ammissione al patrocinio: l'indicatore non è rilevante in luogo della dichiarazione dei redditi prevista
  • Il giudice non è tenuto a integrare d'ufficio le parti mancanti dell'autocertificazione; può, invece, verificare la completezza formale e, se necessario, esercitare i poteri di rigetto quando vi sono fondati motivi
  • In Cassazione i motivi consentiti sono limitati: si può impugnare per violazione di legge, per apparente mancanza di motivazione (se sussiste) o con i motivi espressamente previsti dall'art. 606 c.p.p.; non è ammessa la deduzione diretta di violazioni costituzionali o CEDU senza la via della questione di costituzionalità
  • Ai fini del calcolo del limite reddituale per il patrocinio, devono essere considerati anche redditi esenti, soggetti a tassazione separata o non dichiarati; la valutazione reddituale è ampia e comprende varie tipologie di proventi

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