Cassazione Penale, Ordinanza n. 17837/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione impugnata aveva applicato, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena di anni 3 di reclusione a due imputati, ritenuti responsabili di una condotta di messa in circolazione di 25 banconote contraffatte, con richiamo alla continuazione e alla partecipazione plurisoggettiva. I ricorrenti deducevano: 1) erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che sarebbe stata applicata la disciplina della continuazione nonostante la presenza di un'unica condotta; 2) illegalità della pena, perché non sarebbero state separate e indicate le pene per il reato base e per i singoli aumenti per i reati satelliti, con conseguente carenza di legalità del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico e manifestamente infondato, perché nel patteggiamento il sindacato di legittimità sull'erronea qualificazione del fatto è ammesso solo per errori manifesti, immediatamente percepibili dal capo d'imputazione e dalla sentenza, mentre nel caso concreto l'imputazione richiamava espressamente la continuazione e descriveva la distribuzione di plurime banconote false come avvenuta con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché, in caso di continuazione e patteggiamento, è sufficiente che la pena complessiva finale sia superiore al minimo edittale, così da rendere desumibile che sia stato considerato anche l'aumento per il vincolo della continuazione; la pena non risultava comunque eccedente i limiti legali. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono state poste a carico dei ricorrenti le spese processuali e la somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel patteggiamento la pena concordata è legale se resta entro i limiti di legge e, in presenza di continuazione, la pena finale complessiva può legittimamente ricomprendere l'aumento per il vincolo della continuazione senza necessità di una distinta scomposizione analitica in sentenza.
Nel ricorso per cassazione contro sentenza di patteggiamento l'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente e incontestabilmente ricavabile dagli atti e dalla sentenza.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove vi sia colpa nella proposizione del ricorso, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
artt. 23 c.p., 65 c.p., 71 c.p.
La pena è illegale solo se eccede i limiti edittali generali o quelli previsti per la singola fattispecie di reato.
Richiamato quale base normativa del vincolo della continuazione tra più azioni esecutive riconducibili al medesimo disegno criminoso.
Richiamato per la partecipazione di più persone nel reato.
Richiamato quale aggravante contestata nel capo d'imputazione.
Norma incriminatrice del fatto contestato, richiamata nell'imputazione relativa alla circolazione di banconote contraffatte.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'errore nella qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo se emerge come errore manifesto, immediatamente percepibile dal capo d'imputazione e dalla motivazione, senza necessità di valutazioni opinabili.
- Una censura che contesti la qualificazione del fatto deve essere specifica e autosufficiente; in mancanza, ed ove gli atti richiamino chiaramente la continuazione o la diversa qualificazione contestata, il motivo è inammissibile.
- Nel patteggiamento con continuazione, la legalità della pena può risultare dalla pena finale complessiva, purché essa sia superiore al minimo edittale e non superi i limiti legali applicabili; non è indispensabile una autonoma quantificazione analitica di reato base e aumenti se la pena finale consente di verificare il rispetto della legge.
- La pena è illegale solo quando oltrepassi i limiti edittali generali o quelli previsti per la singola fattispecie; non basta la mera mancanza di una scomposizione aritmetica in motivazione se il quantum finale è comunque compatibile con la cornice legale.
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