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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14357/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una procedura fallimentare instaurata su istanza di un creditore nei confronti di una società, dichiarata poi fallita dal Tribunale. La Corte d'appello, accolto il reclamo della società, aveva revocato la sentenza dichiarativa di fallimento ritenendo non provato lo stato di insolvenza, valorizzando il fatto che il mancato pagamento del debito di euro 120.000, risultante da una sentenza d'appello impugnata in Cassazione, integrasse un semplice inadempimento e non una situazione di impotenza funzionale non transitoria dell'impresa. Il creditore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo omesso esame di un fatto decisivo e discusso, cioè se fosse o meno giustificata la mancata costituzione della società all'udienza prefallimentare. La curatela fallimentare ha resistito ma, in sostanza, ha chiesto l'accoglimento del ricorso del creditore, articolando argomenti ulteriori a sostegno della sussistenza dell'insolvenza e svolgendo un ricorso incidentale adesivo; la società fallita ha resistito anche essa al ricorso principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non investisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale aveva deciso sulla sola insussistenza dello stato di insolvenza, considerandola la ragione più liquida, e non sulla questione della giustificazione della mancata costituzione in sede prefallimentare. Ha inoltre dichiarato l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo e adesivo della curatela, in applicazione dell'art. 334, comma 2, c.p.c., poiché il ricorso principale era stato dichiarato inammissibile. La ricorrente principale è stata condannata alle spese in favore della società resistente, mentre nessuna statuizione sulle spese è stata posta a carico della curatela per l'inefficacia del suo ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    È inammissibile la produzione documentale effettuata in cassazione in violazione del divieto di nuovi documenti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo, non di questioni o argomentazioni giuridiche.

  • art. 370 c.p.c.

    Il ricorso incidentale adesivo è ammissibile se proposto nei termini applicabili al controricorso.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Se il ricorso principale è inammissibile, il ricorso incidentale tardivo resta inefficace.

  • art. 18, comma 14, l.fall.

    Per l'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento rileva il termine di trenta giorni dalla notificazione.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002

    Nel giudizio di cassazione la liquidazione dei compensi non compete alla Corte, ma al giudice di rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso principale sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico, specifico e decisivo; non è utilizzabile per censurare la mancata valutazione di questioni, deduzioni difensive o argomentazioni.
  • La censura di legittimità deve colpire la vera ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice di merito decide su una ragione autonoma e decisiva, il motivo che investe un diverso profilo è inammissibile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo e adesivo resta inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., con imputazione della soccombenza alla sola parte ricorrente principale.
  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili nuove produzioni documentali fuori dei limiti dell'art. 372 c.p.c.
  • Ai fini della regolazione delle spese, quando il ricorso incidentale tardivo è inefficace la Corte addebita le spese alla sola parte che ha proposto il ricorso principale inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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