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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07831/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non fossero specifici, perché non si confrontavano adeguatamente con la decisione impugnata, e che le censure in tema di responsabilità mirassero solo a una nuova valutazione delle prove, non consentita in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello. Dalla motivazione emerge che i motivi denunciavano violazioni di legge e vizi motivazionali quanto alla prova degli elementi costitutivi del reato e alla riconducibilità della responsabilità all'imputato, lamentavano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e contestavano il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze erano generiche, prive di concreta specificità e sostanzialmente dirette a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, estranee al sindacato di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato come causa di non punibilità invocata dalla difesa, ma non riconosciuta; la Corte non entra nel merito perché il ricorso è giudicato generico e non consentito in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato implicitamente per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e correlato alle ragioni della decisione impugnata; non è sufficiente riproporre in modo stereotipato le doglianze già dedotte in appello.
  • È inammissibile il ricorso che, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto.
  • La censura sulla responsabilità penale è scrutinabile in cassazione solo se deduce specifici travisamenti decisivi o vizi logicamente e giuridicamente rilevanti della motivazione, non se chiede una rivalutazione alternativa delle prove.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. non può essere utilmente veicolata con motivi generici o non confrontati con la motivazione del giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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