Cassazione Civile, Ordinanza n. 30793/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso Irpef collegato alla tassazione separata dell'indennità di fine rapporto percepita da una dipendente regionale. Nel 2003, al momento della prima liquidazione della buonuscita, era stata applicata una riduzione dell'imponibile del 55,55%, ritenuta corretta dalla contribuente. Nel 2008 l'amministrazione ha effettuato una riliquidazione dell'intera indennità, comprensiva anche di quanto già corrisposto, applicando però una riduzione del 50% dell'imponibile, ritenuta errata dalla contribuente. La contribuente ha quindi presentato istanza di rimborso nel dicembre 2009, che l'ufficio ha respinto per asserita tardività. In appello la CTR ha condiviso la tesi dell'amministrazione, ritenendo che il termine di quarantotto mesi decorresse dalla ritenuta originaria del 2003 e che la successiva riliquidazione non riaprisse i termini. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che il termine per chiedere il rimborso dovesse decorrere solo dalla riliquidazione del 2008, perché solo allora era sorto il pregiudizio contestato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha distinto il caso in cui l'istanza di rimborso può essere proposta già dal momento del versamento o della ritenuta, perché il prelievo era sin dall'origine indebito, dal caso in cui la prima liquidazione sia corretta e il pregiudizio nasca solo con una successiva riliquidazione che applichi un'aliquota errata sull'intero importo. Poiché nel caso concreto la prima liquidazione del 2003 non aveva arrecato alcun pregiudizio, mentre la lesione è sorta solo con il provvedimento integrativo del 2008, l'istanza del 2009 è stata considerata tempestiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame.
Norme richiamate
art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973
termine di quarantotto mesi
Il termine di decadenza per l'istanza di rimborso delle imposte sui redditi decorre, in via generale, dal versamento o dalla ritenuta contestati come indebiti; se però il pregiudizio nasce solo con una successiva riliquidazione dell'amministrazione, il termine decorre da quest'ultima.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
La ricorrente ha denunciato la violazione di legge come motivo di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il termine di decadenza per chiedere il rimborso delle imposte sui redditi decorre dal versamento o dalla ritenuta solo quando, già a quel momento, il prelievo sia parzialmente o totalmente indebito e il contribuente abbia interesse e possibilità di reagire immediatamente.
- Se la prima liquidazione fiscale è corretta e non determina alcun pregiudizio, una successiva riliquidazione che applichi un criterio impositivo errato sull'intera somma fa sorgere ex novo la lesione del diritto al rimborso, con conseguente decorrenza del termine decadenziale da tale secondo atto.
- Ai fini dell'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, occorre individuare il momento in cui il contribuente acquisisce concretamente la possibilità di far valere l'indebito, non potendo farsi decorrere il termine da un atto che, per la parte contestata, non era ancora lesivo.
- La successiva riliquidazione non è idonea a riaprire termini già scaduti solo quando il prelievo originario era già contestabile sin dall'inizio; non opera invece tale preclusione se la contestazione riguarda un nuovo e diverso pregiudizio generato dal provvedimento integrativo.
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