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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31684/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA 2007 nei confronti di una società operante nel settore delle vendite all'asta. In primo e secondo grado erano stati esaminati vari rilievi: ai fini IRES, omessa contabilizzazione e dichiarazione di commissioni di vendita, sottofatturazione di commissioni e diritti d'asta, indebita deduzione di imposte, deduzione di costi non documentati per perdite su crediti e omessa dichiarazione di ricavi; ai fini IVA, violazione del regime del margine e omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili; ai fini IRAP, infedele dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità parziale della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, perché la CTR in motivazione affermava di confermare la decisione di primo grado sui rilievi IRES oggetto di appello incidentale, mentre nel dispositivo accoglieva le censure della contribuente sui punti IRES 3 e 4; (2) nullità parziale della sentenza, per motivazione solo apparente e/o omessa motivazione e, in subordine, violazione di norme sul regime IVA del margine, in relazione al rilievo IVA 1, perché la CTR si era limitata a confermare l'annullamento della CTP senza spiegare le ragioni del rigetto dell'appello principale dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia nei limiti esposti in motivazione. Ha ritenuto fondato il primo motivo per la nullità parziale della sentenza della CTR dovuta al contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo sui rilievi IRES 3 e 4, poiché il provvedimento non consentiva di individuare con certezza il comando giudiziale. Ha inoltre accolto il secondo motivo limitatamente al profilo di motivazione apparente sul rilievo IVA 1, assorbendo le ulteriori censure. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente a tali capi e il rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina la nullità della sentenza solo quando renda impossibile individuare con certezza il concreto comando giudiziale; se invece l'errore non incide sulla comprensibilità della decisione, può trattarsi di mero errore materiale.
  • La motivazione per relationem è ammissibile in appello, ma il giudice del gravame deve comunque esporre, sia pure sinteticamente, le ragioni della conferma o della riforma, oppure dare conto dell'identità delle questioni rispetto a quelle già esaminate in primo grado.
  • Una motivazione meramente adesiva e acritica alla decisione di primo grado, priva di effettiva valutazione dei motivi di appello, integra motivazione solo apparente e comporta la nullità della sentenza.
  • Quando un dispositivo attribuisce l'accoglimento di censure che la motivazione dice invece di respingere o confermare, e il contrasto non è risolvibile dal complesso della decisione, la sentenza è nulla nei capi interessati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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