Cassazione Civile, Ordinanza n. 31684/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA 2007 nei confronti di una società operante nel settore delle vendite all'asta. In primo e secondo grado erano stati esaminati vari rilievi: ai fini IRES, omessa contabilizzazione e dichiarazione di commissioni di vendita, sottofatturazione di commissioni e diritti d'asta, indebita deduzione di imposte, deduzione di costi non documentati per perdite su crediti e omessa dichiarazione di ricavi; ai fini IVA, violazione del regime del margine e omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili; ai fini IRAP, infedele dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità parziale della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, perché la CTR in motivazione affermava di confermare la decisione di primo grado sui rilievi IRES oggetto di appello incidentale, mentre nel dispositivo accoglieva le censure della contribuente sui punti IRES 3 e 4; (2) nullità parziale della sentenza, per motivazione solo apparente e/o omessa motivazione e, in subordine, violazione di norme sul regime IVA del margine, in relazione al rilievo IVA 1, perché la CTR si era limitata a confermare l'annullamento della CTP senza spiegare le ragioni del rigetto dell'appello principale dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia nei limiti esposti in motivazione. Ha ritenuto fondato il primo motivo per la nullità parziale della sentenza della CTR dovuta al contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo sui rilievi IRES 3 e 4, poiché il provvedimento non consentiva di individuare con certezza il comando giudiziale. Ha inoltre accolto il secondo motivo limitatamente al profilo di motivazione apparente sul rilievo IVA 1, assorbendo le ulteriori censure. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente a tali capi e il rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza.
art. 36, comma 1, d.l. n. 41 del 1995
È richiamato in relazione al regime IVA del margine applicabile alle operazioni contestate.
art. 40-bis d.l. n. 41 del 1995
È richiamato come disciplina speciale del regime IVA del margine per le agenzie di vendita all'asta.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione al rilievo IVA contestato.
art. 36 e ss. d.l. n. 41 del 1995
È richiamato per il regime del margine oggetto della contestazione fiscale.
Massime di principio
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina la nullità della sentenza solo quando renda impossibile individuare con certezza il concreto comando giudiziale; se invece l'errore non incide sulla comprensibilità della decisione, può trattarsi di mero errore materiale.
- La motivazione per relationem è ammissibile in appello, ma il giudice del gravame deve comunque esporre, sia pure sinteticamente, le ragioni della conferma o della riforma, oppure dare conto dell'identità delle questioni rispetto a quelle già esaminate in primo grado.
- Una motivazione meramente adesiva e acritica alla decisione di primo grado, priva di effettiva valutazione dei motivi di appello, integra motivazione solo apparente e comporta la nullità della sentenza.
- Quando un dispositivo attribuisce l'accoglimento di censure che la motivazione dice invece di respingere o confermare, e il contrasto non è risolvibile dal complesso della decisione, la sentenza è nulla nei capi interessati.
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