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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1470/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della decisione della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile la domanda di Obermair Thomas di essere nominato assuntore del maso chiuso (Badwirt) per avere omesso, costituendosi, la richiesta di spostamento della prima udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. e per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione; il ricorrente deduceva che, ai sensi della legge provinciale n.17/2001, il giudice deve verificare d'ufficio i requisiti e l'attitudine di tutti i coeredi e che la richiesta del convenuto di essere designato assuntore non costituisce domanda riconvenzionale ma va considerata parte della stessa istanza unitaria di determinazione dell'assuntore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la richiesta del coerede convenuto di essere nominato assuntore non costituisce domanda riconvenzionale ma un'articolazione della domanda unica di determinazione dell'assuntore del maso ai sensi della legge provinciale n.17/2001; pertanto tale richiesta non è soggetta alle forme e ai termini di cui agli artt. 416 e 418 c.p.c. La Cassazione ha dichiarato assorbiti gli altri motivi e i ricorsi incidentali e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Trento in diversa composizione, che dovrà riesaminare la determinazione dell'assuntore e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • Legge Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17

    artt. 14, 18, 20, 22, 24, 26, 37

    L'art. 14 stabilisce l'ordine di preferenza per la designazione dell'assuntore e consente che il giudice individui quale assuntore anche un coerede che non abbia formalmente chiesto di esserlo; l'art. 26 dispone che l'assuntore è tenuto al pagamento della massa ereditaria in sostituzione del maso nella divisione.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 360, comma 1, n. 3; artt. 416 e 418; art. 369

    Art. 360(1)(3) è il motivo di legittimità invocato per vizio di diritto; la Corte ha stabilito che le richieste dei coeredi di essere designati assuntori non rientrano nella nozione di domanda riconvenzionale disciplinata dagli artt. 416 e 418, mentre l'art. 369 non richiede al ricorrente l'indicazione del tipo di rinvio richiesto.

  • Legge 3 maggio 1982, n. 203

    Imposta il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alla Ripartizione provinciale agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano prima della proposizione del giudizio; la sua mancata esperimentazione può costituire rilevo di inammissibilità ma non modifica la natura dell'istanza sostanziale di determinazione dell'assuntore.

  • Codice Civile (richiami giurisprudenziali comparativi)

    art. 720 c.c. (richiamato per confronto)

    La disciplina della determinazione dell'assuntore del maso risulta sostanzialmente diversa dalla divisione giudiziale di beni indivisibili ai sensi dell'art. 720 c.c.; nel caso del maso la legge provinciale prevede criteri di preferenza che possono portare il giudice a designare anche un coerede che non abbia domandato l'attribuzione.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    sentenze richiamate (es. n. 3498/1972; n. 2983/2012; n. 11769/1992; n. 24174/2021)

    Richiami a precedenti che delineano la natura del maso come unità indivisibile, l'obbligo del giudice a rispettare i criteri di preferenza e i limiti della discrezionalità in materia di attribuzione di beni indivisibili.

Massime di principio

  • Nelle successioni legittime che riguardano un maso chiuso la Corte deve applicare l'ordine di preferenza previsto dalla legge provinciale e può designare quale assuntore anche un coerede che non abbia formalmente chiesto di esserlo.
  • La richiesta del coerede convenuto di essere nominato assuntore non è una domanda riconvenzionale: è un'articolazione dell'unica istanza di determinazione dell'assuntore e non è soggetta agli obblighi formali e temporali degli artt. 416 e 418 c.p.c.
  • La mancata richiesta di spostamento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. non determina automaticamente l'inammissibilità della richiesta di essere nominato assuntore quando tale richiesta è formulata nel corso del procedimento come parte dell'istanza unitaria.
  • Prima di proporre il giudizio resta obbligatorio il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 46 della L. 3 maggio 1982, n. 203; la sua omissione può rilevare sul piano dell'inammissibilità ma non cambia la natura sostanziale delle richieste degli eredi.
  • Per evitare incertezze processuali è comunque prudente che ogni coerede dichiari tempestivamente l'interesse ad essere designato quale assuntore nel medesimo procedimento; tuttavia la loro omissione non esclude che il giudice li valuti ai fini della designazione.
  • In caso di rifiuto della persona designata dall'autorità giudiziaria, la preferenza passa ai successivi coeredi secondo l'ordine legale; il giudice di merito dovrà anche determinare o convalidare il prezzo di assunzione e la relativa imputazione nella divisione ereditaria.

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