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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09461/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore servizi idrici)

La controversia

La lite origina dal crollo di un edificio in un compendio immobiliare sito in Amelia, attribuito in primo e secondo grado alle infiltrazioni provenienti dalla rete fognaria. La società proprietaria del compendio e altri soggetti danneggiati hanno agito per il risarcimento dei danni patrimoniali; i gestori del servizio idrico e della fognatura sono stati ritenuti responsabili ex art. 2051 c.c. e condannati in solido. Nel giudizio di merito le società responsabili hanno chiamato in garanzia le assicurazioni della responsabilità civile, che sono state ritenute operanti nei limiti di polizza. In cassazione, i gestori hanno censurato la sentenza d'appello per violazione degli artt. 91 c.p.c. e 1917 c.c., lamentando che la manleva assicurativa non fosse stata estesa anche alle spese processuali: sia le spese di soccombenza, cioè quelle poste a loro carico in favore dei danneggiati, sia le spese di resistenza sostenute per difendersi in giudizio. Con ricorso incidentale, due altri convenuti hanno dedotto l'omessa pronuncia sulla loro domanda di rifusione delle spese contro la parte che li aveva evocati in giudizio, nonostante fosse stata riconosciuta la loro estraneità causale al sinistro.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale, cassando la sentenza della Corte d'appello di Perugia con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione. Sul primo ricorso ha affermato che, una volta riconosciuta l'operatività della polizza di responsabilità civile, la manleva deve essere valutata anche con riguardo alle spese di soccombenza e alle spese di resistenza, secondo le regole dell'art. 1917 c.c.; la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto assorbite tali questioni. Sul ricorso incidentale ha invece rilevato che la Corte d'appello aveva omesso di pronunciare sulla domanda di condanna alle spese proposta nei confronti della parte che aveva chiamato in giudizio i ricorrenti incidentali, incorrendo in violazione dell'art. 112 c.p.c. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità è stata rimessa al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    senza quote testuali riportate

    richiamato come uno dei titoli di responsabilità invocati in causa per il danno da crollo, ma non decisivo nella motivazione finale

  • art. 2051 c.c.

    senza quote testuali riportate

    norma applicata nei giudizi di merito per affermare la responsabilità del custode della cosa da cui è derivato il danno

  • art. 2049 c.c.

    senza quote testuali riportate

    richiamato tra i titoli di responsabilità allegati per alcuni convenuti

  • art. 2053 c.c.

    senza quote testuali riportate

    richiamato tra i titoli di responsabilità allegati per alcuni convenuti

  • art. 1494 c.c.

    senza quote testuali riportate

    richiamato tra i titoli di responsabilità allegati in relazione alla venditrice del complesso

  • art. 1917 c.c.

    senza quote testuali riportate

    interpretato nel senso che l'obbligo dell'assicuratore della responsabilità civile comprende non solo il risarcimento dovuto al terzo, ma anche le spese di soccombenza e le spese di resistenza, secondo le rispettive regole e nei limiti di legge e di polizza

  • art. 91 c.p.c.

    senza quote testuali riportate

    richiamato solo per distinguere la regolazione delle spese di lite tra le parti dal distinto obbligo indennitario dell'assicuratore

  • art. 92 c.p.c.

    senza quote testuali riportate

    richiamato solo in relazione alla regolazione delle spese, non come parametro decisivo della controversia

  • art. 112 c.p.c.

    senza quote testuali riportate

    la mancata decisione sulla domanda di rifusione delle spese costituisce omessa pronuncia

  • art. 336 c.p.c.

    senza quote testuali riportate

    la cassazione sulla statuizione relativa alle spese travolge anche la compensazione delle spese del grado impugnato

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    senza quote testuali riportate

    richiamato per il rito camerale in Cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    senza quote testuali riportate

    parametro del motivo principale, fondato sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 1917 c.c.

Massime di principio

  • Nell'assicurazione della responsabilità civile, il vincolo indennitario non si esaurisce nel solo risarcimento dovuto al terzo, ma può comprendere anche le spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato e le spese di resistenza sostenute per la difesa, secondo la disciplina legale e pattizia applicabile.
  • Quando la garanzia assicurativa è riconosciuta operante, il giudice deve pronunciarsi espressamente anche sulla copertura delle spese processuali che derivano dal sinistro e dalla lite; non è corretto assorbire tale profilo se esso incide sul contenuto della manleva.
  • La deduzione di un errore sull'estensione dell'obbligo di manleva ex art. 1917 c.c. integra una censura di violazione di legge, anche se collegata al tema delle spese processuali.
  • La prova dell'effettivo esborso e della congruità delle spese di resistenza attiene al quantum, ma non elimina in radice la questione di diritto relativa alla loro astratta includibilità nella garanzia.
  • L'omessa pronuncia su una specifica domanda di condanna alle spese proposta da una parte vittoriosa o estranea al fatto dedotto integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoSpese di liteResponsabilità del custode
RamiAssicurazioniProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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