Cassazione Civile, Ordinanza n. 16172/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione di Catania, che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole al contribuente in una controversia relativa alla deduzione di spese ritenute non inerenti. Con unico motivo, la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 18 e 53 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi, nonostante l'atto di gravame riproponesse le argomentazioni già disattese dal primo giudice.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, l'appello è ammissibile quando ripropone le argomentazioni già respinte in primo grado, poiché tali deduzioni costituiscono motivi sufficientemente specifici se si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e contengono la necessaria parte argomentativa idonea a incrinarne il fondamento logico-giuridico. Di conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR per la Sicilia - Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Viene utilizzato come vizio denunciato per falsa applicazione di norme di diritto da parte del giudice d'appello.
Richiamato dal ricorrente come parametro della specificità dei motivi di impugnazione nel processo tributario.
Richiamato come norma sulla specificità dell'appello tributario; la Corte ne dà lettura nel senso che è sufficiente la riproposizione argomentata delle doglianze già formulate e disattese.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello è ammissibile quando l'atto di gravame, pur riproponendo difese già svolte in primo grado, contenga una parte argomentativa idonea a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e a contestarne il fondamento logico-giuridico.
- La specificità dei motivi di appello non richiede necessariamente la formulazione di censure nuove rispetto al primo grado; è sufficiente che le doglianze siano riferite alla ratio decidendi della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è errata quando l'impugnazione consente di comprendere quale sia il punto della decisione contestato e perché la decisione di primo grado dovrebbe essere riformata.
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