Cassazione Penale, Sentenza n. 6335/2023 del 15/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza che aveva rigettato la domanda di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con arresti domiciliari (anche con controllo elettronico). Il ricorrente contestava la gravità indiziaria ritenuta dal Tribunale del riesame, denunciando omessa e illogica motivazione e travisamento della prova con riferimento a conversazioni intercettate, all'incontro con il latitante Antonino Pesce e a un precedente sequestro di stupefacente (aprile 2018). Denunciava inoltre carenza di motivazione circa le esigenze cautelari, richiamando il tempo trascorso dai fatti, la cosiddetta "time silence" e elementi di cambiamento di vita come interruzione dei traffici e allontanamento da Rosarno, per ottenere gli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: i censure presentate erano in gran parte contestazioni di merito e una mera rielaborazione alternativa delle prove (sindacato vietato in Cassazione ex art. 606); mancata specificazione delle prove allegedemente travisate; motivo generico e privo di specificità rispetto all'ordinanza impugnata; riferimento inconferente all'art. 192 c.p.p. Il terzo motivo (esigenze cautelari/tempo trascorso) è stato ritenuto non specifico e privo del necessario confronto con la motivazione sviluppata dal Tribunale; la Corte ha inoltre riaffermato che il "tempo silente" non è di per sé valutabile ai fini della revoca/sostituzione della misura quando si tratta di misure cautelari applicate ai sensi dell'art. 275, comma 3 c.p.p., salvo elementi intervenuti dopo l'applicazione o esecuzione della misura capaci di dimostrarne l'attenuazione. Condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 74
Norme sostanziali sui reati di stupefacenti: i fatti contestati (capi 4 e 22) sono ricondotti a queste disposizioni, che giustificano la gravità indiziaria valutata dai giudici di merito.
Codice di procedura penale, art. 606, lett. b) ed e)
Limiti del ricorso per cassazione: lett. b) (violazione di legge) e lett. e) (motivazione manifestamente illogica). La Corte ha ritenuto che molte censure fossero questioni di merito o generiche, non tempestivamente e specificamente fondate sui presupposti richiesti dall'art. 606.
Codice di procedura penale, art. 192, comma 3
Norma sulle dichiarazioni di coindagati/coimputati: la Corte ha escluso che l'ordinanza impugnata si fondasse su tali dichiarazioni, rendendo il richiamo difensivo inconferente.
Codice di procedura penale, art. 274
Norma relativa alla motivazione delle decisioni cautelari: la Corte ha ritenuto che il ricorso non abbia specificamente contestato la motivazione prodotta sul punto, per cui il motivo è inammissibile per mancata specificità.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Riferimento alla applicabilità delle misure cautelari per determinati reati e alla relativa valutazione delle esigenze cautelari: la Corte ha confermato che il Tribunale ha correttamente applicato tale disposizione nella valutazione della misura da mantenere.
Codice di procedura penale, art. 299
Regole sul tempo ai fini di alcune valutazioni processuali: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il cosiddetto "tempo silente" non è di per sé valutabile ai fini della revoca della misura cautelare quando si applica art. 275, comma 3, salvo elementi sopravvenuti atti a modificare le esigenze cautelari.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina l'imposizione delle spese di lite in Cassazione: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma per la Cassa delle Ammende.
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590 - 01)
Precedente richiamato per ribadire che il tempo trascorso dalla commissione del reato (cd. tempo silente) non rileva automaticamente ai fini della revoca della misura; rileva invece il tempo dall'applicazione/esecuzione della misura e l'eventuale insorgenza di eventi sopravvenuti.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione alla quantificazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende; utilizzata dalla Corte per motivare l'entità della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione delle prove o proporre letture alternative dei fatti: i motivi che si limitano a un sindacato di merito sono inammissibili.
- Per dedurre un travisamento della prova in Cassazione è necessario indicare con precisione quali atti o dichiarazioni sarebbero state travisate e come: affermazioni generiche o una lettura alternativa non sono sufficienti.
- Nel giudizio sulla revoca o sostituzione di una misura cautelare, il cosiddetto "tempo silente" (il tempo trascorso dalla commissione del reato) non è automaticamente rilevante; rileva invece il tempo dall'applicazione/esecuzione della misura e la prova di eventi sopravvenuti che possano far venir meno o attenuare le esigenze cautelari.
- Le censure in Cassazione devono confrontarsi specificamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata: l'assenza di un confronto puntuale determina l'inammissibilità per difetto di specificità.
- Chi impugna deve fornire elementi concreti e verificabili che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari (es. prova di cambiamento di vita, interruzione continuativa dell'attività criminosa, elementi nuovi sopravvenuti), altrimenti la misura cautelare è destinata a essere confermata.
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