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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6335/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza che aveva rigettato la domanda di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con arresti domiciliari (anche con controllo elettronico). Il ricorrente contestava la gravità indiziaria ritenuta dal Tribunale del riesame, denunciando omessa e illogica motivazione e travisamento della prova con riferimento a conversazioni intercettate, all'incontro con il latitante Antonino Pesce e a un precedente sequestro di stupefacente (aprile 2018). Denunciava inoltre carenza di motivazione circa le esigenze cautelari, richiamando il tempo trascorso dai fatti, la cosiddetta "time silence" e elementi di cambiamento di vita come interruzione dei traffici e allontanamento da Rosarno, per ottenere gli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: i censure presentate erano in gran parte contestazioni di merito e una mera rielaborazione alternativa delle prove (sindacato vietato in Cassazione ex art. 606); mancata specificazione delle prove allegedemente travisate; motivo generico e privo di specificità rispetto all'ordinanza impugnata; riferimento inconferente all'art. 192 c.p.p. Il terzo motivo (esigenze cautelari/tempo trascorso) è stato ritenuto non specifico e privo del necessario confronto con la motivazione sviluppata dal Tribunale; la Corte ha inoltre riaffermato che il "tempo silente" non è di per sé valutabile ai fini della revoca/sostituzione della misura quando si tratta di misure cautelari applicate ai sensi dell'art. 275, comma 3 c.p.p., salvo elementi intervenuti dopo l'applicazione o esecuzione della misura capaci di dimostrarne l'attenuazione. Condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 74

    Norme sostanziali sui reati di stupefacenti: i fatti contestati (capi 4 e 22) sono ricondotti a queste disposizioni, che giustificano la gravità indiziaria valutata dai giudici di merito.

  • Codice di procedura penale, art. 606, lett. b) ed e)

    Limiti del ricorso per cassazione: lett. b) (violazione di legge) e lett. e) (motivazione manifestamente illogica). La Corte ha ritenuto che molte censure fossero questioni di merito o generiche, non tempestivamente e specificamente fondate sui presupposti richiesti dall'art. 606.

  • Codice di procedura penale, art. 192, comma 3

    Norma sulle dichiarazioni di coindagati/coimputati: la Corte ha escluso che l'ordinanza impugnata si fondasse su tali dichiarazioni, rendendo il richiamo difensivo inconferente.

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Norma relativa alla motivazione delle decisioni cautelari: la Corte ha ritenuto che il ricorso non abbia specificamente contestato la motivazione prodotta sul punto, per cui il motivo è inammissibile per mancata specificità.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Riferimento alla applicabilità delle misure cautelari per determinati reati e alla relativa valutazione delle esigenze cautelari: la Corte ha confermato che il Tribunale ha correttamente applicato tale disposizione nella valutazione della misura da mantenere.

  • Codice di procedura penale, art. 299

    Regole sul tempo ai fini di alcune valutazioni processuali: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il cosiddetto "tempo silente" non è di per sé valutabile ai fini della revoca della misura cautelare quando si applica art. 275, comma 3, salvo elementi sopravvenuti atti a modificare le esigenze cautelari.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina l'imposizione delle spese di lite in Cassazione: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma per la Cassa delle Ammende.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590 - 01)

    Precedente richiamato per ribadire che il tempo trascorso dalla commissione del reato (cd. tempo silente) non rileva automaticamente ai fini della revoca della misura; rileva invece il tempo dall'applicazione/esecuzione della misura e l'eventuale insorgenza di eventi sopravvenuti.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla quantificazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende; utilizzata dalla Corte per motivare l'entità della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione delle prove o proporre letture alternative dei fatti: i motivi che si limitano a un sindacato di merito sono inammissibili.
  • Per dedurre un travisamento della prova in Cassazione è necessario indicare con precisione quali atti o dichiarazioni sarebbero state travisate e come: affermazioni generiche o una lettura alternativa non sono sufficienti.
  • Nel giudizio sulla revoca o sostituzione di una misura cautelare, il cosiddetto "tempo silente" (il tempo trascorso dalla commissione del reato) non è automaticamente rilevante; rileva invece il tempo dall'applicazione/esecuzione della misura e la prova di eventi sopravvenuti che possano far venir meno o attenuare le esigenze cautelari.
  • Le censure in Cassazione devono confrontarsi specificamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata: l'assenza di un confronto puntuale determina l'inammissibilità per difetto di specificità.
  • Chi impugna deve fornire elementi concreti e verificabili che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari (es. prova di cambiamento di vita, interruzione continuativa dell'attività criminosa, elementi nuovi sopravvenuti), altrimenti la misura cautelare è destinata a essere confermata.

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