Cassazione Civile, Sentenza n. 33204/2023 del 29/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Sicilia n.113/2018 che aveva riformato la sentenza della CTP di Agrigento. L'originaria controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento e degli atti sottostanti; la ricorrente deduceva che i documenti prodotti dall'agente della riscossione erano inutilizzabili perché l'agente si era costituito tardivamente in primo grado, per cui le deduzioni della ricorrente dovevano ritenersi incontestate ex art.115 c.p.c. La CTR aveva ritenuto invece che la tardiva costituzione non precludeva la produzione documentale, senza però indicare né descrivere la documentazione né valutare puntualmente le contestazioni sollevate dalla ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso per carenza di motivazione della sentenza impugnata (violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art.132 cod. proc. civ. e dell'art.36, comma 2, n.4, d.lgs. n.546/1992), ritenendo la motivazione formalmente insufficiente perché la CTR non ha indicato, descritto né valutato la documentazione invocata dall'agente rispetto alle molteplici contestazioni della ricorrente. Gli altri undici motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Riferito dalla ricorrente per sostenere che, in caso di tardiva costituzione dell'agente della riscossione, quanto dedotto dalla ricorrente nel giudizio originario doveva ritenersi incontestato. La Corte non ha però risolto la questione sostanzialmente perché ha cassato per carenza di motivazione della CTR.
L'art.36 (in particolare il comma 2, n.4) è richiamato quale norma che richiede adeguata motivazione delle decisioni nei giudizi tributari; la mancata o insufficiente motivazione integra vizio ai sensi dell'art.360 c.p.c.
Citato nei motivi di ricorso insieme all'art.36; nella decisione è richiamato come parte del quadro normativo relativo alla valutazione e produzione documentale in materia tributaria, sebbene la censura principale sia stata la mancanza di motivazione
Norma sul principio della prova; evocata nei motivi di cassazione relativi alla valutazione delle prove/documenti e all'onere probatorio, ove la Corte ha ritenuto necessario un concreto esame documentale che la CTR non ha compiuto
Richiamato per il principio dell'obbligo di motivazione della sentenza (n.4): la mancanza di motivazione o la motivazione apparente costituiscono vizio che determina la nullità della decisione ai sensi dell'art.360, primo comma, n.4
art. 360 cod. proc. civ., primo comma, nn. 3 e 4
Articolazione dei motivi di cassazione: il vizio per omissione di pronuncia su punto decisivo (n.3) e la nullità per carenza di motivazione (n.4) sono stati richiamati; la Corte ha ritenuto fondati i riferimenti alla nullità per insufficiente motivazione (n.4)
Massime di principio
- La tardiva costituzione dell'agente della riscossione non determina automaticamente l'inutilizzabilità della documentazione prodotta: il giudice deve esprimersi esplicitamente sulla rilevanza e ammissibilità dei documenti e motivare la valutazione.
- La sentenza della corte territoriale deve indicare chiaramente quale documentazione è stata valutata e in che modo essa supera le contestazioni della parte avversa; l'assenza di tale valutazione configura carenza di motivazione e legittima la cassazione per nullità (art.360, primo comma, n.4 c.p.c.).
- Le censure relative alla mancata considerazione di fatti o di mezzi di prova (art.360, primo comma, n.3) e alla motivazione insufficiente sono tra le ragioni più efficaci in Cassazione quando la decisione d'appello si limita ad affermazioni generiche senza confronto probatorio puntuale.
- In giudizio tributario è fondamentale richiedere esplicita e circostanziata indicazione dei documenti prodotti dall'agente della riscossione e della loro valutazione rispetto alle eccezioni sollevate; in mancanza, conviene dedurre la violazione dell'obbligo di motivazione in sede di impugnazione.
- Quando la Corte di legittimità annulla per carenza di motivazione la causa viene rinviata alla stessa sede di merito (qui la CTR di secondo grado) in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
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