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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16804/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti del Ministero della Giustizia per il pagamento di interessi moratori maturati su fatture relative a forniture di energia elettrica per una casa circondariale, oltre interessi legali e spese. Il Ministero aveva proposto opposizione deducendo, tra l'altro, insussistenza del credito, avvenuto pagamento delle fatture, mancata prova della trasmissione delle fatture alla pubblica amministrazione e non imputabilità del ritardo nei pagamenti. Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione, ma il tribunale in appello aveva accolto il gravame del Ministero ritenendo non provata dalla società la tempestiva ricezione delle fatture da parte dell'ente debitore e reputando tardiva, quindi inutilizzabile, la documentazione prodotta in appello dal Ministero. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avrebbe trascurato documenti prodotti in primo grado dal Ministero (fatture con protocolli e mandati di pagamento) idonei a dimostrare trasmissione, ricezione e accettazione delle fatture e dunque la debenza degli interessi di mora.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura ex art. 115 c.p.c. fosse priva di decisività, perché la ricorrente non aveva indicato in modo specifico come i documenti asseritamente trascurati comprovassero la data di ricezione delle singole fatture, fatto decisivo per la decorrenza della mora. Analogamente, ha reputato inammissibile la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. per mancanza del requisito della decisività del fatto omesso. Ha inoltre osservato che il motivo non investiva la valutazione del tribunale sulla tardività della produzione documentale effettuata in appello dal Ministero ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c., valutazione che pertanto restava coperta da giudicato interno. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non può essere utilmente denunciata se il ricorrente non indica con precisione quali documenti sarebbero stati ignorati e in che modo essi avrebbero provato il fatto decisivo contestato.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è configurabile solo se il fatto storico asseritamente trascurato è decisivo; nel caso di specie mancava la decisività del fatto della ricezione delle fatture.

  • art. 345, secondo comma, c.p.c.

    La documentazione prodotta tardivamente in appello non può essere utilizzata per colmare carenze probatorie del primo grado; la valutazione di tardività non censurata resta coperta da giudicato interno.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, l. n. 228 del 2012

    Ha inserito la previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi di definizione sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • La denuncia di violazione dell'art. 115 c.p.c. è inammissibile se non è specificamente indicato il documento asseritamente ignorato e se non è dimostrata la sua concreta decisività rispetto al fatto controverso.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omissione di un fatto storico decisivo, non essendo sufficiente la mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Quando la mora del debitore dipende dalla ricezione della fattura, chi agisce per gli interessi moratori deve provare il momento di effettiva ricezione della fattura da parte del debitore pubblico.
  • La produzione documentale tardiva in appello non può essere utilizzata per superare una lacuna probatoria già esistente in primo grado, ove il motivo di ricorso non contesti specificamente la ratio della declaratoria di tardività.
  • La mancata censura di una autonoma ratio decidendi sulla inutilizzabilità della prova determina l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse o per mancata investitura della motivazione decisiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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