Cassazione Civile, Ordinanza n. 16385/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia origina da una domanda di risarcimento danni proposta da un avvocato, ammesso a difendersi in proprio, per i pregiudizi asseritamente derivati da una ingiusta detenzione e dal procedimento penale che ne era seguito. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda. In cassazione il ricorrente propone un solo motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo la nullità della sentenza d'appello perché pronunciata dopo l'insorgere di una causa di interruzione ex lege ai sensi dell'art. 301 c.p.c.: egli sosteneva che la propria cancellazione volontaria dall'albo, avvenuta prima della decisione, aveva fatto venir meno la qualità necessaria per stare in giudizio personalmente come difensore, con conseguente nullità degli atti successivi, della sentenza e della sua notificazione. Richiamava a sostegno Cass., Sez. U., n. 3702/2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha chiarito che il principio affermato dalle Sezioni Unite sulla cancellazione dall'albo del difensore domiciliatario non è trasferibile al diverso caso in cui sia la stessa parte, autorizzata a difendersi in proprio ex art. 86 c.p.c., a cancellarsi volontariamente dall'albo nel corso del giudizio. In tale ipotesi non opera l'art. 301 c.p.c., perché non può essere imposto alle altre parti un onere continuo di verifica della permanenza della qualità professionale della parte-difensore. La Corte ha richiamato, in senso conforme, Cass. civ. n. 22848/2017. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il vizio dedotto dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza d'appello
la Corte esclude che la cancellazione volontaria dall'albo della parte che si difende in proprio integri una causa di interruzione del processo
consente alla parte munita della qualità professionale necessaria di stare in giudizio personalmente; il venir meno di tale qualità per scelta volontaria non determina, di per sé, interruzione del giudizio
richiamato come meccanismo sanante della nullità della notificazione nel diverso caso esaminato dalle Sezioni Unite
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è posto a fondamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
richiamato per la liquidazione delle spese di lite
Massime di principio
- La cancellazione volontaria dall'albo professionale della parte che sia autorizzata a difendersi personalmente ex art. 86 c.p.c. non integra causa automatica di interruzione del processo ai sensi dell'art. 301 c.p.c.
- Il principio elaborato per la cancellazione dall'albo del difensore domiciliatario non è estensibile alla diversa ipotesi in cui la cancellazione riguardi la stessa parte costituita in proprio e munita, al momento dell'instaurazione del giudizio, della qualità professionale necessaria per esercitare lo ius postulandi.
- Non può gravare sulle controparti un onere continuo di verifica della permanenza, in capo alla parte che si difende personalmente, della qualità professionale richiesta per stare in giudizio; in assenza di una specifica previsione, tale mutamento soggettivo non paralizza il processo.
- Quando il motivo di ricorso è manifestamente infondato, la Corte può dichiararlo inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri previsti dal testo unico sulle spese di giustizia.
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