Cassazione Civile, Ordinanza n. 20564/2024 del 24/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria proposta da alcuni creditori per far dichiarare inefficaci nei loro confronti atti dispositivi con cui il debitore aveva alienato gran parte del patrimonio immobiliare, in particolare a un soggetto che già deteneva alcuni cespiti in forza di rapporto locatizio. Nel giudizio di merito intervennero anche altri soggetti che si dissero creditori del de cuius e chiesero a loro volta la revoca degli atti. La Corte d'appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado: aveva ritenuto che gli originari attori fossero stati soddisfatti nelle more di una procedura esecutiva e che quindi mancasse interesse a una pronuncia di inefficacia, compensando poi le spese. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 167, 292, 343 e 366, n. 6, c.p.c., sostenendo che i germani Mennuni non avessero proposto validamente una domanda revocatoria trasversale e, comunque, fossero decaduti perché la comparsa era stata depositata oltre il termine perentorio e la domanda non era stata notificata alla contumace; con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 91 e 96 c.p.c. per avere la Corte d'appello compensato le spese nonostante la ritenuta malafede processuale degli originari attori, che avevano taciuto l'avvenuto integrale soddisfacimento del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che fosse in parte inammissibile e in parte infondato: l'interpretazione del contenuto della domanda compete al giudice di merito, che nel caso concreto aveva logicamente ricostruito la volontà dei convenuti/interventori di proporre una domanda autonoma di revocatoria; inoltre, la censura era aspecifica perché non chiariva se l'udienza fosse stata differita ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. e non dimostrava che la questione della decadenza fosse stata devoluta in appello; era inoltre operante il giudicato interno sulla scrutinabilità della domanda. È stata poi ritenuta inammissibile, per difetto d'interesse del ricorrente, la doglianza sulla mancata notifica della domanda al contumace, poiché la norma tutela il soggetto non costituito. Sul secondo motivo la Corte ha escluso l'errore della Corte territoriale nella compensazione delle spese, osservando che la decisione d'appello aveva valorizzato la mancata chiarezza degli originari attori nel precisare le conclusioni e la conseguente necessità di riforma, tenendo conto della soccombenza virtuale del ricorrente. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata per la nullità della notifica del controricorso.
Norme richiamate
La domanda trasversale tra convenuti deve essere formulata con le forme e nei termini della riconvenzionale; la censura sulla sua ritualità può essere respinta se il giudice di merito ha accertato la volontà della parte di proporla.
La mancata notifica della domanda al contumace è deduzione inammissibile per il convenuto che non sia titolare dell'interesse protetto dalla norma, che tutela il soggetto non costituito.
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere l'asserita disciplina della domanda in appello, ma la Corte non accoglie la censura.
La regolazione delle spese può tener conto della soccombenza virtuale e della complessiva condotta processuale delle parti.
Richiamato per contestare la compensazione delle spese in presenza di mala fede processuale, ma la censura è stata respinta.
La parte ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i passaggi rilevanti; la genericità del richiamo all'atto di appello comporta aspecificità del motivo.
Lo spostamento del termine di costituzione del convenuto e le relative decadenze operano solo nei casi previsti dalla norma; il ricorrente non ha chiarito se e come l'udienza fosse stata differita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 7, comma 3, L. n. 890 del 1982
La notificazione del controricorso è stata ritenuta nulla per incertezza sul destinatario e mancato corretto utilizzo delle modalità di notificazione postale.
Massime di principio
- La qualificazione e l'interpretazione del contenuto di una domanda processuale appartengono al giudice di merito; in cassazione può denunciarsi solo un errore logico nell'accertamento della volontà della parte, non una diversa lettura del merito della domanda.
- La domanda proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto, quando sostanzialmente autonoma, può essere formulata con le forme e nei termini della domanda riconvenzionale, senza necessità di chiedere il differimento dell'udienza ex art. 269 c.p.c.; tuttavia la sua ritualità va apprezzata alla luce dell'effettivo regime delle preclusioni e di eventuali differimenti dell'udienza.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: chi invoca una decadenza processuale deve indicare in modo puntuale i fatti processuali rilevanti, l'eventuale devoluzione della questione in appello e i passaggi degli atti su cui fonda la doglianza.
- La mancata notificazione di una domanda al contumace non può essere fatta valere da chi non sia titolare dell'interesse protetto dalla norma processuale che impone quella notificazione.
- In tema di spese di lite, il giudice può compensarle valutando la soccombenza virtuale e la condotta processuale complessiva, specie quando la parte vittoriosa in via formale non abbia chiarito tempestivamente circostanze decisive che avrebbero inciso sulla decisione.
- La nullità della notificazione di un atto processuale ricorre quando vi sia assoluta incertezza sul soggetto ricevente o non risulti in modo affidabile il perfezionamento della consegna secondo le forme previste dalla legge.
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