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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06483/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo privo di specificità e diretto a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, estranea al sindacato di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, deduceva un unico motivo di violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 628 c.p. La Corte rileva però che la censura era priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., perché sostanzialmente generica e non correlata in modo critico alle rationes decidendi della sentenza impugnata. Inoltre, le doglianze miravano in realtà a ottenere una rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentite in sede di legittimità se non nei limiti di specifici e decisivi travisamenti, che non risultavano indicati.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La disposizione è richiamata solo come riferimento del motivo di ricorso; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, poiché dichiara inammissibile la censura per difetto di specificità e per richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di ricorso devono essere specifici a pena di inammissibilità; la specificità va valutata sia sul piano intrinseco sia su quello estrinseco, cioè quanto alla capacità di confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso deve contenere censure specifiche e argomentate, capaci di confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata; la mera riproposizione dei motivi di appello o formule generiche non soddisfa l'onere di specificità.
  • Il difetto di specificità dei motivi può dipendere anche dall'assenza di correlazione tra la complessità della motivazione della sentenza impugnata e le ragioni dell'impugnazione, quando il ricorso si risolva in un atto solo apparente.
  • Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova lettura delle prove, una diversa valutazione dell'attendibilità dei testimoni o una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo che siano indicati specifici e decisivi travisamenti del compendio probatorio.
  • La deduzione di vizi motivazionali è ammissibile solo se si confronta con concreti passaggi della motivazione e non quando mira, in sostanza, a sostituire il giudizio di merito con un diverso apprezzamento del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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