Parere n. 709/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- -OMISSIS- contro Ministero dell'università e della Ricerca per l’annullamento di provvedimenti in materia edilizia del Comune di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento di provvedimenti in materia edilizia del Comune di Milano
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha presentato un atto di oltre 200 pagine, intitolato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, contenente una pluralità di fatti, atti, querele ed esiti di procedimenti penali, senza una chiara e sistematica individuazione degli atti impugnati, delle amministrazioni intimate, del petitum, della causa petendi e dei vizi dedotti. Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha eccepito l’assoluta nullità dell’atto per carenza degli elementi minimi necessari. La Sezione deve valutare, in via preliminare, se l’atto consenta di identificare l’oggetto della controversia e di garantire il contraddittorio, riservando ogni decisione sulla tempestività e sull’ammissibilità del ricorso.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha rilevato una patente e macroscopica violazione dei doveri di chiarezza e sinteticità degli atti, desunti dagli artt. 3, comma 2, e 26, comma 1, c.p.a. e applicabili anche al ricorso straordinario in ragione della sua natura giustiziale. La violazione non è stata ritenuta meramente formale: l’atto non consente di individuare in modo compiuto e inequivoco gli atti impugnati, le amministrazioni resistenti, le richieste e i motivi di censura, impedendo sia l’esercizio del diritto di difesa sia l’utile esercizio dei poteri istruttori e decisori. La Sezione ha tuttavia riservato ogni decisione sulla tempestività e sull’ammissibilità e ha disposto un’integrazione istruttoria: entro 60 giorni dalla comunicazione del parere il ricorrente dovrà depositare e trasmettere al Ministero un atto di sintesi, indicando con certezza atti impugnati, amministrazioni intimate, motivi e richieste. Il Ministero dovrà quindi depositare una memoria integrativa entro 45 giorni; il ricorrente potrà presentare osservazioni e controdeduzioni entro 20 giorni; il Ministero trasmetterà infine alla Sezione le osservazioni conclusive. L’esame è stato rinviato a un’adunanza da fissarsi nel quarto trimestre del 2026.
Osservazioni
Chiarezza e sinteticità dell’atto
L’atto di oltre 200 pagine presenta una lunghezza inusitata, un’esposizione confusa e ripetitiva e una struttura priva di sistematicità, in violazione dei doveri di chiarezza e sinteticità previsti dagli artt. 3, comma 2, e 26, comma 1, c.p.a., applicabili anche al ricorso straordinario.
Individuazione degli atti e delle amministrazioni intimate
Non risultano individuati in modo compiuto, inequivoco e intellegibile gli atti impugnati né le amministrazioni che li avrebbero emessi.
Petitum, causa petendi e motivi di censura
L’atto non consente di ricavare con sufficiente certezza le richieste formulate, la causa petendi e i vizi di legittimità dedotti contro gli atti eventualmente impugnati.
Garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa
La carenza dell’atto non è meramente formale, poiché impedisce alle amministrazioni resistenti di esercitare correttamente il diritto di difesa e al giudice di delimitare la controversia e svolgere utilmente i propri poteri istruttori e decisori.
Atto di sintesi e integrazione istruttoria
Il ricorrente deve depositare entro 60 giorni dalla comunicazione del parere un atto di sintesi contenente l’indicazione certa degli atti impugnati, delle amministrazioni intimate, dei motivi e delle richieste. Il Ministero disporrà poi di 45 giorni per una memoria integrativa e il ricorrente di ulteriori 20 giorni per osservazioni e controdeduzioni.
Norme richiamate
È richiamato quale base normativa del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
La disposizione sui doveri di chiarezza e sinteticità degli atti è ritenuta applicabile anche al ricorso straordinario, in ragione della sua natura giustiziale.
È richiamato, insieme all’art. 3, comma 2, c.p.a., quale fondamento del dovere di chiarezza e sinteticità degli atti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte e i terzi citati.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- I doveri di chiarezza e sinteticità degli atti, previsti dagli artt. 3, comma 2, e 26, comma 1, c.p.a., sono applicabili anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in quanto rimedio di natura giustiziale.
- La violazione dei doveri di chiarezza e sinteticità assume rilievo sostanziale quando impedisce di individuare gli atti impugnati, le amministrazioni intimate, il petitum e i motivi di censura, compromettendo il diritto di difesa e l’esercizio dei poteri decisori.
- Anche quando il ricorso straordinario è redatto personalmente dall’interessato e può quindi essere valutato con minore rigore formale, deve comunque contenere elementi sufficientemente chiari per delimitare l’oggetto della controversia e consentire il contraddittorio.
- Prima di decidere definitivamente sull’ammissibilità, la Sezione può disporre un’integrazione istruttoria mediante la richiesta al ricorrente di un atto di sintesi e la successiva interlocuzione scritta con l’amministrazione resistente.
Ricorso straordinario relativo a provvedimenti edilizi del Comune di Milano
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro il Ministero dell’Università e della Ricerca, avente a oggetto provvedimenti in materia edilizia del Comune di Milano. La Sezione Prima ha esaminato il ricorso in sede consultiva, senza definire ancora la tempestività o l’ammissibilità dell’impugnazione.
Contenuto dell’atto introduttivo
Il ricorrente ha trasmesso un atto di oltre 200 pagine, denominato ricorso straordinario ai sensi dell’art. 8 d.P.R. 1199/1971. L’atto contiene, oltre a riferimenti a vicende edilizie, querele ed esiti di procedimenti penali, una ricostruzione ampia e ripetitiva di fatti e atti.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha rilevato l’assoluta carenza degli elementi minimi necessari per identificare il petitum e la causa petendi, chiedendo in sostanza di considerare l’atto nullo. La relazione ministeriale ha inoltre dato conto di precedenti contenziosi promossi dal ricorrente contro il Comune di Milano e contro il Ministero, ma il parere non definisce tali controversie pregresse.
Dovere di chiarezza e sinteticità
La Sezione ha rilevato una patente e macroscopica violazione dei doveri di chiarezza e sinteticità degli atti previsti dagli artt. 3, comma 2, e 26, comma 1, c.p.a. Tali doveri sono stati ritenuti applicabili anche al ricorso straordinario, in considerazione della sua natura giustiziale.
La Sezione ha precisato che la redazione personale dell’atto da parte dell’interessato consente di apprezzarne il contenuto con minore rigore formale, ma non elimina l’esigenza che il ricorso renda comprensibile l’ambito della controversia.
Carenze individuate
Dalla lettura dell’atto non risultano ricavabili con sufficiente certezza:
- gli atti specificamente impugnati;
- le amministrazioni che li hanno adottati o che sono intimate;
- il petitum, ossia le richieste formulate;
- la causa petendi;
- i vizi di legittimità dedotti.
La carenza è stata qualificata come sostanziale, poiché impedisce alle amministrazioni resistenti di esercitare correttamente il diritto di difesa e non consente al giudice di conoscere con completezza l’effettivo oggetto della controversia né di esercitare utilmente i poteri istruttori e decisori.
Incombenti istruttori
La Sezione non ha pronunciato una decisione definitiva sull’ammissibilità o sulla tempestività del ricorso. Ha disposto invece che il ricorrente, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, rediga e depositi presso la Segreteria un atto di sintesi del ricorso originario, trasmettendolo contestualmente al Ministero dell’Università e della Ricerca.
L’atto di sintesi dovrà indicare in modo certo e inequivoco:
- gli atti impugnati;
- le amministrazioni intimate;
- i motivi di censura;
- le richieste formulate.
Il Ministero dovrà predisporre una memoria integrativa entro 45 giorni dal ricevimento dell’atto di sintesi, depositandola presso la Segreteria e trasmettendola al ricorrente. Quest’ultimo potrà presentare osservazioni e controdeduzioni entro 20 giorni. Il Ministero dovrà infine trasmettere alla Sezione l’intero materiale con le proprie osservazioni conclusive.
Esito del parere
Il parere ha natura interlocutoria. Ogni decisione sulla tempestività e sull’ammissibilità del ricorso è stata riservata e l’affare è stato rinviato a un’adunanza da fissarsi nel quarto trimestre del 2026.
La Segreteria dovrà trasmettere il parere a tutte le parti. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte e i terzi citati, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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