Cassazione Penale, Ordinanza n. 23607/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in appello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza. Il ricorso denunciava la violazione dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019 e un vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, sostenendo sostanzialmente che l'imputato non fosse stato correttamente informato dal CAF sui requisiti della domanda, in particolare sulla circostanza che il nipote si trovava in regime di arresti domiciliari. La doglianza era quindi diretta a contestare l'esistenza del dolo, prospettando un errore scusabile o comunque un difetto di consapevolezza sulla sussistenza dei presupposti per ottenere il beneficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero meramente fattuali e dirette a sollecitare una diversa valutazione delle prove, senza evidenziare illogicità manifeste della motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che la Corte di merito aveva già escluso, con apprezzamento non manifestamente illogico, la fondatezza della prospettazione difensiva circa la mancata informazione da parte del CAF, rilevando che tale assunto era privo di supporto probatorio e che l'imputato aveva scelto il rito abbreviato non condizionato. Quanto alla disciplina sostanziale, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'ignoranza o l'errore sulla spettanza del reddito di cittadinanza, in assenza dei requisiti previsti dall'art. 2 del d.l. n. 4 del 2019, integra un errore su legge penale che non esclude il dolo ex art. 5 c.p.; ha inoltre escluso che la normativa presentasse caratteristiche di oscurità tali da rendere inevitabile l'ignoranza della legge penale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019
Integra il precetto penale in materia di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza.
art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni in l. 28 marzo 2019, n. 26
Individua i requisiti richiesti per la concessione del reddito di cittadinanza; la loro assenza rende indebita l'erogazione del beneficio.
L'errore sulla sussistenza del diritto al beneficio, in quanto errore su legge penale, non esclude il dolo; non risultava neppure un'ignoranza inevitabile della legge.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. segue all'inammissibilità quando non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che, pur formalmente veicolate come vizi di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
- Quando la decisione di merito sia sorretta da una motivazione non manifestamente illogica e abbia già disatteso specifiche deduzioni difensive con apprezzamento di fatto adeguato, il ricorso che ripropone le stesse doglianze è inammissibile.
- In tema di false dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza, l'errore sulla spettanza del beneficio derivante dalla mancata conoscenza dei requisiti di legge integra errore su legge penale e non esclude il dolo ai sensi dell'art. 5 c.p.
- L'ignoranza della disciplina sul reddito di cittadinanza non può dirsi inevitabile in assenza di una particolare oscurità del precetto; la normale conoscibilità della normativa esclude la scusabilità dell'errore.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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