Sentenza del 13/06/2017 n. 2627 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRES - Interventi di ristrutturazione per efficienza energetica - Detrazioni - Spettanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente contestava la compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di primo grado e chiedeva anche il risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. Gli accertamenti comunali, relativi agli anni 2009-2012, erano stati calcolati su una superficie di 93 mq anziché sugli 82 mq risultanti dalla consistenza storica mai contestata. La contribuente aveva presentato istanza di autotutela e successivamente quattro ricorsi contro avvisi di accertamento che assumeva non esserle mai stati notificati. Il Comune aveva costituito in giudizio e adottato una risposta all'autotutela soltanto successivamente, accogliendola poi parzialmente. La contribuente sosteneva quindi di essere stata costretta a difendersi a causa dell'omessa o tardiva comunicazione dell'ente.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello e riformato parzialmente la sentenza di primo grado, ritenendo ingiustificata la compensazione delle spese. Il Comune di Milano è stato condannato a rimborsare 500 euro per il primo grado e 1.000 euro per il secondo grado, oltre al contributo unificato di entrambi i gradi, alle spese generali del 15%, al CPA del 4% e all'IVA del 22%. È stata invece respinta la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., poiché il comportamento del Comune, pur omissivo e causa della necessità di difesa, è stato ritenuto riconducibile alla pluralità degli uffici e alla mancata comunicazione tra funzionari, senza prova di abuso del diritto o slealtà processuale. La sentenza è stata dichiarata provvisoriamente esecutiva senza imporre garanzie alla contribuente.
Norme richiamate
Art. 96, commi 1 e 3, codice di procedura civile
responsabilità aggravata della parte che ha agito o resistito in giudizio
La responsabilità aggravata richiede un comportamento processuale connotato da abuso del diritto, mala fede, colpa grave o slealtà oltre i limiti della normale difesa. Nel caso concreto la condotta del Comune non è stata ritenuta sufficiente, poiché attribuita a disfunzioni organizzative e alla mancata comunicazione tra uffici.
Art. 69, decreto legislativo n. 546/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 156/2015
le sentenze tributarie sono provvisoriamente esecutive
La Commissione ha ritenuto operativa la provvisoria esecutività della sentenza di condanna alle spese, senza necessità di imporre garanzie alla parte privata.
Art. 12, comma 2, decreto legislativo n. 156/2015
La norma transitoria subordinava l'effettiva entrata in vigore della modifica dell'art. 69 a un decreto ministeriale sulle garanzie. Il Collegio ha ritenuto necessario interpretarla in modo costituzionalmente orientato, escludendo un differimento indefinito dell'esecutività quando non siano necessarie garanzie.
Art. 10, comma 1, legge 11 marzo 2014, n. 23
la previsione dell'immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie
La legge delega è stata valorizzata come fondamento della volontà legislativa di rendere immediatamente esecutive le sentenze tributarie.
Decreto ministeriale n. 55/2014
È stato utilizzato per determinare e liquidare gli importi delle spese legali dovute per i due gradi di giudizio.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite non è automatica: se il comportamento dell'ente ha costretto il contribuente a instaurare o proseguire il giudizio, il giudice può porre le spese a carico dell'amministrazione soccombente.
- L'accoglimento, anche parziale, di un'istanza di autotutela non elimina necessariamente l'interesse del contribuente alla condanna alle spese, soprattutto quando l'amministrazione interviene tardivamente o non dimostra la regolare notifica degli atti.
- La responsabilità processuale aggravata richiede qualcosa di più della semplice irregolarità amministrativa o della disorganizzazione interna dell'ente: occorre provare abuso del processo, mala fede, colpa grave o slealtà processuale.
- In materia tributaria è importante documentare la superficie imponibile storica, le notifiche ricevute, le istanze di autotutela e le date degli atti, poiché la regolarità e la tempestività della notifica possono incidere sulla validità degli accertamenti.
- Le sentenze tributarie di condanna possono essere dichiarate provvisoriamente esecutive; quando non siano necessarie garanzie, il giudice può disporre l'esecuzione immediata della condanna alle spese.
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