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Sentenza

Sentenza del 13/06/2017 n. 449 - Corte di Giustizia UE

Rinvio pregiudiziale - Articolo 355, punto 3, TFUE - Status di Gibilterra - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione di servizi - Situazione puramente interna -Status separato e distinto del territorio di una colonia rispetto a quello del territorio dello Stato che lo amministra - Irricevibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

XY contestava il nuovo regime fiscale britannico introdotto dal Finance Act 2014, che assoggettava a imposta del 15% i profitti derivanti dai servizi di gioco d’azzardo a distanza forniti a clienti residenti nel Regno Unito, indipendentemente dal luogo di stabilimento dell’operatore. Secondo la ricorrente, tale imposizione aveva carattere extraterritoriale, ostacolava la libera prestazione dei servizi prevista dall’articolo 56 TFUE e discriminava gli operatori stabiliti a Gibilterra. Il giudice del rinvio chiedeva inoltre se Gibilterra e il Regno Unito dovessero essere considerati territori distinti ai fini dell’articolo 56 TFUE.

La decisione

La Corte di giustizia ha dichiarato che, ai fini del diritto dell’Unione, la prestazione di servizi da parte di operatori stabiliti a Gibilterra verso soggetti stabiliti nel Regno Unito costituisce una situazione i cui elementi sono confinati all’interno di un solo Stato membro. Sebbene Gibilterra non faccia parte del Regno Unito e il diritto dell’Unione vi si applichi in virtù dell’articolo 355, punto 3, TFUE, manca un elemento di estraneità sufficiente per applicare l’articolo 56 TFUE. Di conseguenza, la Corte non ha esaminato né la compatibilità concreta del regime fiscale con la libera prestazione dei servizi né le sue eventuali giustificazioni. Il rinvio è stato quindi definito senza accoglimento delle contestazioni fondate sull’articolo 56 TFUE; le spese sono state rimesse al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 355, punto 3, TFUE

    Le disposizioni dei trattati si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero.

    La disposizione rende applicabile il diritto dell’Unione a Gibilterra, salvo le eccezioni previste dall’atto di adesione del 1972. Tuttavia, non trasforma automaticamente i rapporti tra Gibilterra e il Regno Unito in scambi tra due Stati membri ai fini delle libertà fondamentali.

  • Articolo 56 TFUE

    Sono vietate le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.

    La libera prestazione dei servizi richiede un elemento transfrontaliero o comunque di estraneità. Non si applica a situazioni i cui elementi siano tutti confinati, secondo la qualificazione del diritto dell’Unione, all’interno di un solo Stato membro.

  • Articolo 52 TUE

    Il presente trattato si applica agli Stati membri.

    La disposizione individua l’ambito soggettivo di applicazione dei trattati, mentre la delimitazione territoriale è disciplinata dall’articolo 355 TFUE.

  • Articolo 26 TFUE

    Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

    L’obiettivo generale del mercato interno non elimina il requisito specifico dell’elemento transfrontaliero necessario per invocare l’articolo 56 TFUE.

  • Articoli 28 e 29 dell’atto di adesione del 1972

    Prevedono alcune deroghe territoriali all’applicazione del diritto dell’Unione a Gibilterra, tra cui l’esclusione dal territorio doganale dell’Unione. Tali deroghe non riguardano la libera prestazione dei servizi.

  • Articolo 73 della Carta delle Nazioni Unite

    Gli Stati che amministrano territori la cui popolazione non abbia ancora raggiunto una piena autonomia riconoscono che gli interessi degli abitanti di tali territori sono preminenti.

    Lo status internazionale di Gibilterra come territorio non autonomo e il suo carattere separato e distinto non impediscono, ai fini del diritto dell’Unione, di considerare interna al Regno Unito la situazione esaminata.

Massime di principio

  • L’applicazione del diritto dell’Unione a un territorio speciale non implica necessariamente che ogni rapporto tra quel territorio e lo Stato membro che lo rappresenta sia considerato transfrontaliero.
  • Per invocare una libertà fondamentale dell’Unione occorre normalmente dimostrare un elemento concreto di estraneità, come il coinvolgimento di un altro Stato membro o di un destinatario stabilito fuori dallo Stato interessato.
  • La distinta autonomia costituzionale o internazionale di un territorio non è, da sola, sufficiente a far scattare le norme sulla libera circolazione.
  • Se la controversia riguarda una situazione puramente interna, la Corte può dichiarare irrilevanti o non applicabili le libertà fondamentali senza esaminare nel merito la proporzionalità o la giustificazione della misura nazionale.
  • Un regime fiscale applicato indistintamente agli operatori che forniscono servizi a clienti residenti nello Stato non è automaticamente contrario alla libera prestazione dei servizi: occorre prima dimostrare che l’articolo 56 TFUE sia applicabile alla situazione concreta.

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