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Sentenza

Sentenza del 13/06/2017 n. 144 - Comm. Trib. Prov. Teramo

Imposta di Registro - Istanza di rimborso per violazione Direttiva 2006/112/CE su locazione di immobili strumentali con opzione per l'applicazione Iva - Assoggettamento a tassazione ai fini dell'imposta di registro - Sussiste - Illegittima applicazione della doppia imposta sul giro d'affari con violazione della Direttiva 2006/112/CE - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che l'assoggettamento a IVA, per effetto dell'opzione esercitata dal locatore ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 8, del DPR 633/1972, unito all'applicazione dell'imposta proporzionale di registro sul contratto di locazione di un immobile strumentale, determinasse una doppia imposizione sul giro d'affari in violazione della Direttiva 2006/112/CE, in particolare dell'art. 401.

La decisione

L'istanza di rimborso è stata respinta. La locazione di immobili strumentali è soggetta ordinariamente all'imposta proporzionale di registro. Ai fini IVA, la regola generale è l'esenzione, ma il locatore può optare espressamente per l'applicazione dell'IVA. L'esercizio di tale opzione, effettuato volontariamente dal soggetto passivo, non determina una doppia imposizione vietata né una violazione del divieto europeo di introdurre imposte aventi carattere di imposta sul volume d'affari.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, n. 8, DPR 633/1972

    locazioni di immobili strumentali

    La locazione di immobili strumentali è normalmente esente da IVA, salvo che il locatore eserciti espressamente l'opzione per l'applicazione dell'imposta.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 401

    divieto di introdurre imposte aventi il carattere di imposta sulla cifra o volume d'affari

    L'applicazione congiunta dell'IVA, scelta dal locatore, e dell'imposta di registro non è stata ritenuta una violazione del divieto europeo, poiché l'imposta di registro non costituisce un'imposta sul volume d'affari vietata dalla direttiva.

Massime di principio

  • La locazione di un immobile strumentale può essere soggetta sia all'imposta di registro sia all'IVA quando il locatore esercita validamente l'opzione prevista dalla normativa.
  • L'applicazione dell'imposta di registro non è automaticamente esclusa dalla scelta di assoggettare il canone a IVA: i due tributi hanno presupposti e natura differenti.
  • La doppia imposizione invocata dal contribuente non sussiste quando l'assoggettamento a IVA deriva da un'opzione espressamente esercitata dal locatore e l'imposta di registro è prevista autonomamente dalla legge.
  • Per contestare l'imposta di registro in casi analoghi non è sufficiente richiamare genericamente la Direttiva 2006/112/CE; occorre dimostrare che il tributo abbia effettivamente natura di imposta sul volume d'affari o che sia applicato in contrasto con una specifica disposizione europea.

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