Sentenza del 13/06/2017 n. 14648 - Corte di Cassazione
Fallimento - Crediti tributari ammessi al passivo - Cartella di pagamento inviata al contribuente - Vizio di notifica - Nullità - Eccezione di prescrizione dei crediti tributari - Competenza del giudice tributario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'ammissione al passivo fallimentare di crediti tributari portati da cartelle di pagamento. Il curatore aveva eccepito la prescrizione dei crediti e contestato, in alcuni casi, la validità della notifica delle cartelle. Il Tribunale di Palermo aveva esaminato direttamente tali questioni, ritenendo di avere giurisdizione e accogliendo in parte l'eccezione di prescrizione. Riscossione Sicilia ha impugnato il provvedimento sostenendo che, dopo la notifica della cartella, la prescrizione costituisce un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria e deve essere accertata dal giudice tributario, non dal giudice fallimentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando che la giurisdizione sull'eccezione di prescrizione dei crediti tributari spetta al giudice tributario, anche quando la questione viene sollevata nell'ambito della verifica dello stato passivo. Il giudice fallimentare deve limitarsi a disporre l'ammissione con riserva del credito, ai sensi della disciplina applicabile, in attesa della decisione del giudice tributario. Il decreto del Tribunale di Palermo è stato cassato con rinvio allo stesso Tribunale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Gli altri motivi, relativi al termine di prescrizione, alla validità delle notifiche e alle spese, sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie [...] Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento
La giurisdizione tributaria comprende ogni questione relativa all'esistenza e all'ammontare del tributo, inclusa la prescrizione quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria. Sono escluse soltanto le controversie sugli atti propri dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla cartella.
Art. 88, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La norma costituisce, insieme alla disciplina fallimentare, il fondamento dell'ammissione con riserva dei crediti tributari quando la loro debenza dipende da una questione riservata al giudice tributario.
Art. 96, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Nel procedimento di verifica dello stato passivo consente il raccordo tra l'accertamento concorsuale e le controversie demandate ad altro giudice, mediante l'ammissione del credito con riserva.
Art. 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Il divieto di azioni esecutive individuali nel fallimento non trasferisce al giudice fallimentare la giurisdizione sulle questioni sostanziali riservate al giudice tributario.
Art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È stato richiamato in relazione alle modalità di notifica degli atti tributari, ma la questione sulla validità delle notifiche non è stata esaminata nel merito dalla Corte, essendo assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- Quando, in una procedura fallimentare, il curatore contesta per prescrizione un credito tributario già portato da una cartella notificata, la questione appartiene alla giurisdizione del giudice tributario.
- Il giudice fallimentare resta competente a verificare l'insinuazione al passivo, ma non può decidere definitivamente la prescrizione o altre questioni riguardanti l'an o il quantum dell'obbligazione tributaria; deve ammettere il credito con riserva.
- La notifica della cartella non trasferisce automaticamente ogni controversia al giudice fallimentare: la prescrizione successiva alla cartella riguarda ancora l'obbligazione tributaria, salvo che la contestazione riguardi esclusivamente atti dell'esecuzione forzata tributaria.
- La distinzione decisiva è tra questioni sul tributo e sulla sua estinzione, riservate al giudice tributario, e contestazioni relative agli atti esecutivi successivi alla cartella, soggette alle regole proprie dell'esecuzione tributaria.
- L'ammissione con riserva è uno strumento di coordinamento tra la procedura concorsuale e il giudizio tributario e può essere disposta anche d'ufficio dal giudice fallimentare.
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