Sentenza del 13/06/2017 n. 217 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Rendita catastale - Rettifica -Impianto fotovoltaico - Lastrico solare di capannone industriale - Necessità stima diretta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento con cui la rendita catastale dell'immobile, categoria D/1, era stata elevata da 10.054 euro a 17.600 euro. Ha contestato, da un lato, la carenza di motivazione dell'atto, ritenendo non indicati in modo sufficientemente chiaro i dati e i criteri utilizzati dall'Ufficio, e, dall'altro, l'illegittimità della stima, sostenendo che per un opificio dotato di impianto fotovoltaico fosse necessaria una stima diretta e specifica, non una comparazione con altri impianti. L'impianto, di potenza pari a 882 kWp, era stato installato sulla copertura del capannone e determinava un incremento del valore o della redditività dell'immobile superiore al 15%, rendendo obbligatoria la denuncia di variazione mediante DOCFA.
La decisione
La Commissione tributaria di primo grado aveva accolto integralmente il ricorso della società. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, sostenendo che l'avviso fosse adeguatamente motivato e che la rendita fosse stata correttamente determinata utilizzando valori unitari desunti da impianti fotovoltaici similari, pari a 1.000 euro per kWp invece dei 570 euro per kWp indicati dalla società. Il giudice d'appello ha respinto l'appello e confermato la decisione favorevole alla società. Ha stabilito che gli impianti fotovoltaici di consistente potenza, pertinenziali al capannone, non devono necessariamente essere accatastati come unità autonome, ma impongono una variazione catastale quando l'incremento di valore o redditività raggiunge almeno il 15%. Ha inoltre affermato che la rendita delle unità speciali D/1 deve essere determinata mediante stima diretta, specifica e riferita all'anno di valutazione. Il semplice confronto con altri impianti non è sufficiente, soprattutto in un settore caratterizzato da rapida evoluzione tecnologica e significativa riduzione dei costi. La perizia tecnica prodotta dalla società è stata ritenuta più convincente. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 10 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, come modificato dal D.Lgs. n. 514/1948
La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici e in genere dai fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità.
Per gli immobili a destinazione speciale, come gli opifici D/1, la rendita deve essere calcolata con una valutazione diretta e individualizzata, non mediante una comparazione generica con altri immobili.
Art. 10 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, come sostituito dal D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 514
La disposizione costituisce il fondamento del criterio della stima diretta per la determinazione della rendita degli immobili speciali.
D.M. 19 aprile 1994, n. 701, procedura DOCFA
La variazione catastale deve essere dichiarata dal titolare mediante procedura DOCFA quando l'intervento modifica significativamente il valore o la redditività dell'unità immobiliare.
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del contribuente
Gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati e consentire al contribuente di comprendere i presupposti e i criteri della pretesa.
Art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del contribuente
La norma è stata invocata dalla società nell'ambito delle garanzie partecipative e di trasparenza nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria; la decisione è stata tuttavia fondata principalmente sull'erroneità del metodo estimativo.
Art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
Impone l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi, consentendo al destinatario di ricostruire l'iter logico e tecnico seguito dall'Amministrazione.
Circolare Agenzia del Territorio n. 6/2012
È stata richiamata per escludere l'utilizzo di criteri astratti, tabelle generiche o valori medi non adeguatamente rapportati alle caratteristiche concrete e all'epoca di realizzazione dell'impianto.
Massime di principio
- Un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un capannone può essere considerato impianto pertinenziale dell'immobile e non necessariamente un'unità immobiliare autonoma; tuttavia, se aumenta il valore o la redditività dell'immobile di almeno il 15%, deve essere presentata una variazione catastale tramite DOCFA.
- Per gli immobili di categoria D/1 la rendita deve essere determinata con stima diretta, individualizzata e riferita all'anno di valutazione. Il confronto con altri impianti può costituire al massimo un elemento iniziale, ma non può sostituire la stima specifica.
- Nel settore fotovoltaico la comparazione con impianti realizzati in anni diversi è particolarmente rischiosa, perché tecnologia, costi dei componenti, caratteristiche degli inverter, tipologia dei pannelli e tariffe incentivanti cambiano rapidamente.
- Una rettifica catastale deve indicare in modo verificabile i dati, i parametri e il percorso logico utilizzati dall'Ufficio. Un valore unitario standard applicato per analogia, senza adeguata contestualizzazione tecnica e temporale, può essere contestato.
- Una perizia tecnica dettagliata, riferita alle caratteristiche concrete dell'impianto, ai costi di costruzione e all'anno di riferimento, può risultare decisiva per dimostrare l'inadeguatezza della stima comparativa dell'Amministrazione.
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