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Sentenza

Sentenza del 13/06/2017 n. 215 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Recupero su operazioni commerciali ritenute soggettivamente ed oggettivamente inesistenti - Buona fede - Onere prova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2006, con recupero di IRPEF, IRAP e IVA per euro 5.248.740,00, oltre sanzioni e interessi. L'Ufficio contestava la deduzione di costi e la detrazione dell'IVA relativi a fatture emesse dalla xxxxx S.r.l., ritenuta una mera società cartiera coinvolta in una frode carosello, per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. La ricorrente deduceva, tra l'altro, carenza di motivazione, mancato contraddittorio endoprocedimentale, effettività dei servizi, tardività dell'accertamento, illegittimità dell'accertamento integrativo e carenza di prova della frode. Sosteneva inoltre di aver documentato i contratti, le fatture, i pagamenti e l'effettiva fruizione dei servizi VAS da parte degli utenti finali.

La decisione

La Commissione tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo provata l'effettività delle prestazioni. In appello, invece, il Collegio ha accolto l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate e riformato la decisione. Ha ritenuto legittimo l'accertamento integrativo, fondato su nuovi elementi emersi dalle indagini sulla società fornitrice, nonché il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni penalmente rilevanti. Ha escluso l'obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per un accertamento svolto a tavolino. Nel merito, ha ritenuto insufficienti fatture, contratti e pagamenti, considerati elementi autoreferenziali, a fronte degli indizi che dimostravano l'assenza di struttura, personale, utenze e capacità operativa della fornitrice. Sebbene il traffico telefonico VAS fosse stato effettivamente erogato agli utenti finali, la società contribuente non ha dimostrato di aver agito in buona fede né di aver svolto le verifiche normalmente esigibili da un imprenditore avveduto. Sono stati quindi confermati il recupero fiscale e le sanzioni, con condanna della ricorrente al pagamento di euro 10.000,00 di spese per entrambi i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973

    L'accertamento iniziale, basato sulle risultanze del processo verbale di constatazione, non impediva all'Amministrazione finanziaria di procedere successivamente con un ulteriore accertamento su nuovi elementi.

  • Art. 43, quarto comma, del D.P.R. n. 600/1973

    Accertamento integrativo sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi

    L'accertamento integrativo è stato ritenuto legittimo perché fondato su informazioni successivamente acquisite dall'Ufficio in relazione alle indagini sulla società fornitrice.

  • Art. 57, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972

    Accertamento integrativo IVA sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi

    La disposizione è stata applicata per ritenere valido l'ampliamento dell'accertamento IVA dopo l'emersione di nuovi elementi investigativi.

  • Art. 331 c.p.p.

    Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio

    La presenza di elementi idonei a far emergere una notizia di reato ha consentito, secondo il Collegio, l'applicazione del regime dei termini raddoppiati per l'accertamento.

  • Art. 37, comma 26, del D.L. n. 223/2006

    Raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di violazioni penalmente rilevanti

    Il raddoppio dei termini è stato ritenuto applicabile al periodo d'imposta interessato dalle violazioni denunciate o denunciabili penalmente.

  • Art. 1, commi 43, 44 e 45, della legge n. 244/2007

    Accertamento IRAP affidato all'Agenzia delle Entrate

    Il Collegio ha ritenuto applicabile anche all'IRAP il regime procedurale e temporale previsto per le imposte sui redditi, incluso il raddoppio dei termini allora vigente.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia UE sulle operazioni inesistenti

    L'operatore avveduto deve assumere informazioni sul soggetto dal quale intende acquistare beni o servizi

    In presenza di indizi di frode, il contribuente deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele ragionevolmente esigibili per provare la propria buona fede e conservare il diritto alla deduzione dei costi e alla detrazione dell'IVA.

Massime di principio

  • La concreta esecuzione materiale di un servizio non dimostra, da sola, la genuinità delle fatture emesse dal soggetto indicato come fornitore: occorre provare anche l'effettivo ruolo operativo e la capacità economica e organizzativa di tale soggetto.
  • In presenza di una frode IVA o di una società cartiera, il contribuente deve dimostrare non soltanto la regolarità formale della contabilità, ma anche la propria buona fede e l'adozione di controlli proporzionati alla dimensione dell'impresa, al valore delle operazioni e ai rischi evidenti.
  • Fatture, contratti e pagamenti costituiscono elementi utili ma possono essere considerati insufficienti se risultano privi di data certa, incoerenti, triangolati attraverso giurisdizioni a fiscalità privilegiata o non collegati in modo trasparente alle prestazioni.
  • La presenza di anomalie del fornitore, come assenza di personale, sede o utenze, mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, oggetto sociale incoerente e attività incompatibile con i servizi fatturati, può costituire un insieme di indizi idoneo a escludere la buona fede del committente.
  • Per operazioni di valore rilevante è prudente documentare preventivamente le verifiche sul fornitore: visura camerale, struttura aziendale, referenze, capacità tecnica, personale impiegato, subfornitori, tracciabilità delle prestazioni e coerenza dei flussi finanziari.
  • L'accertamento integrativo può essere legittimo quando l'Amministrazione acquisisce successivamente nuovi elementi, distinti da quelli già utilizzati nell'accertamento parziale originario.
  • Il contraddittorio preventivo non è necessariamente obbligatorio per ogni accertamento tributario, in particolare per gli accertamenti svolti a tavolino, salvo specifiche disposizioni normative o particolari tipologie di tributi e procedimenti.
  • La segnalazione di possibili violazioni penalmente rilevanti può incidere sui termini di decadenza dell'accertamento, secondo la disciplina applicabile ratione temporis e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

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