Cassazione Penale, Sentenza n. 33949/2022 del 14/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che confermava la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e la confisca di beni; dedotta omessa o apparente motivazione in relazione alla confisca di una polizza assicurativa Aviva (polizza stipulata nel 2008 con premio annuo di €1200), ritenuta dal ricorrente modesta e sostenibile, nonché alla mancata imputazione al reddito disponibile di una vincita al Superenalotto di €76.462,18 e di redditi derivanti dall'impresa "Autocar". Si censurava l'uso, da parte del giudice, di indici ISTAT per stimare i bisogni familiari senza adeguata valutazione delle prove contrarie offerte dal proposto.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto ammissibile il sindacato in Cassazione solo per violazione di legge e non per valutazione di merito o mera illogicità. Ha confermato la correttezza della motivazione della Corte territoriale: l'uso delle tabelle ISTAT per stimare i bisogni del nucleo familiare (anche dopo una prudenziale riduzione del 30%) ha evidenziato una sproporzione cumulata negativa di grande entità; i redditi dell'impresa Autocar sono stati ritenuti attendibili solo per l'anno 2002 (dichiarato fiscalmente), mentre le fatture senza indicazione dei costi non dimostrano disponibilità nette; la presunta vincita al Superenalotto non è stata provata come percepita dal Cacciola (mancanza di accredito su conto a lui intestato e documentazione che indicava altro ordinante). Per tali ragioni la confisca è stata adeguatamente motivata e il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), art. 10, comma 3
Attribuisce al ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione la ragionevole limitazione: è ammesso solo per violazione di legge; quindi il sindacato sulle valutazioni di fatto è fortemente limitato.
d.lgs. n. 159/2011, artt. 19 e 24
Norme richiamate dal ricorrente come presunte violate in tema di misure patrimoniali e di sorveglianza; tuttavia la Corte ha ritenuto che le censure concernessero la motivazione e la valutazione dei fatti, ambito non liberamente sindacabile in Cassazione salvo violazione di legge.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la necessità di enunciare i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione del ricorso di cassazione.
art. 23, comma 8, d.l. 127/2020
Richiamato in relazione al deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero in sede di requisitoria scritta.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamato per spiegare che l'illogicità manifesta (lett. e) non è invocabile nel ricorso per cassazione in materia di prevenzione quando la censura è in realtà una contrapposizione sulle valutazioni del giudice di merito.
legge 27 dicembre 1956 n. 1423, art. 4 e legge 31 maggio 1965 n. 575, art. 3-ter, comma 2
Richiami storici normativi che illustrano il principio per cui il sindacato sulla motivazione in materia di misure di prevenzione è limitato; la Corte richiama la consolidata disciplina sul punto.
art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 (conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356)
Norma richiamata analogicamente in tema di confisca per spiegare che le attestazioni di riscossione di somme vinte a giochi pronostici non provano di per sé la titolarità della vincita se le ricevute sono non nominate; pertanto la mera produzione di attestati non è sufficiente a dimostrare la disponibilità lecita.
art. 616 c.p.p. (come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)
Norma applicata per la condanna alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile ritenuto colpevole nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge: le contestazioni che riguardano valutazioni di fatto o la presunta illogicità della motivazione sono in gran parte inammissibili.
- Ai fini della confisca di prevenzione, le analisi basate su indici ISTAT relative ai bisogni di un nucleo familiare possono costituire un elemento indiziario valido per stimare le spese di sostentamento e la sproporzione rispetto ai redditi dichiarati, purché il giudice risponda nel dettaglio alle controdeduzioni difensive.
- La produzione di documenti che attestano ricavi d'impresa (es. fatture) non sostituisce la prova dei reali utili o della capacità di investimento se non sono dimostrati anche i relativi costi e la regolarità fiscale; i redditi non dichiarati fiscalmente hanno attendibilità limitata.
- La prova di vincite a giochi pronostici richiede elementi che colleghino materialmente la riscossione al soggetto (es. accredito su conto intestato): ricevute non nominative o attestazioni generiche non sono automaticamente idonee a dimostrare la disponibilità personale della somma.
- Versamenti relativamente modesti su strumenti finanziari o assicurativi (es. polizze con premi annui contenuti) possono essere insufficienti, da soli, a giustificare ingenti sproporzioni tra patrimonio e redditi dichiarati; l'onere probatorio grava sul proposto che deve fornire evidenze dettagliate e complete.
- Quando la difesa fornisce elementi per contestare stime basate su statistiche medie, il giudice ha l'obbligo di replicare nel dettaglio alle argomentazioni difensive; una replica motivata esclude l'apertura di un sindacato di legittimità fondato su mera contestazione di merito.
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