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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33949/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che confermava la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e la confisca di beni; dedotta omessa o apparente motivazione in relazione alla confisca di una polizza assicurativa Aviva (polizza stipulata nel 2008 con premio annuo di €1200), ritenuta dal ricorrente modesta e sostenibile, nonché alla mancata imputazione al reddito disponibile di una vincita al Superenalotto di €76.462,18 e di redditi derivanti dall'impresa "Autocar". Si censurava l'uso, da parte del giudice, di indici ISTAT per stimare i bisogni familiari senza adeguata valutazione delle prove contrarie offerte dal proposto.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto ammissibile il sindacato in Cassazione solo per violazione di legge e non per valutazione di merito o mera illogicità. Ha confermato la correttezza della motivazione della Corte territoriale: l'uso delle tabelle ISTAT per stimare i bisogni del nucleo familiare (anche dopo una prudenziale riduzione del 30%) ha evidenziato una sproporzione cumulata negativa di grande entità; i redditi dell'impresa Autocar sono stati ritenuti attendibili solo per l'anno 2002 (dichiarato fiscalmente), mentre le fatture senza indicazione dei costi non dimostrano disponibilità nette; la presunta vincita al Superenalotto non è stata provata come percepita dal Cacciola (mancanza di accredito su conto a lui intestato e documentazione che indicava altro ordinante). Per tali ragioni la confisca è stata adeguatamente motivata e il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), art. 10, comma 3

    Attribuisce al ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione la ragionevole limitazione: è ammesso solo per violazione di legge; quindi il sindacato sulle valutazioni di fatto è fortemente limitato.

  • d.lgs. n. 159/2011, artt. 19 e 24

    Norme richiamate dal ricorrente come presunte violate in tema di misure patrimoniali e di sorveglianza; tuttavia la Corte ha ritenuto che le censure concernessero la motivazione e la valutazione dei fatti, ambito non liberamente sindacabile in Cassazione salvo violazione di legge.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per la necessità di enunciare i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione del ricorso di cassazione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 127/2020

    Richiamato in relazione al deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero in sede di requisitoria scritta.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Richiamato per spiegare che l'illogicità manifesta (lett. e) non è invocabile nel ricorso per cassazione in materia di prevenzione quando la censura è in realtà una contrapposizione sulle valutazioni del giudice di merito.

  • legge 27 dicembre 1956 n. 1423, art. 4 e legge 31 maggio 1965 n. 575, art. 3-ter, comma 2

    Richiami storici normativi che illustrano il principio per cui il sindacato sulla motivazione in materia di misure di prevenzione è limitato; la Corte richiama la consolidata disciplina sul punto.

  • art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 (conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356)

    Norma richiamata analogicamente in tema di confisca per spiegare che le attestazioni di riscossione di somme vinte a giochi pronostici non provano di per sé la titolarità della vincita se le ricevute sono non nominate; pertanto la mera produzione di attestati non è sufficiente a dimostrare la disponibilità lecita.

  • art. 616 c.p.p. (come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)

    Norma applicata per la condanna alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile ritenuto colpevole nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge: le contestazioni che riguardano valutazioni di fatto o la presunta illogicità della motivazione sono in gran parte inammissibili.
  • Ai fini della confisca di prevenzione, le analisi basate su indici ISTAT relative ai bisogni di un nucleo familiare possono costituire un elemento indiziario valido per stimare le spese di sostentamento e la sproporzione rispetto ai redditi dichiarati, purché il giudice risponda nel dettaglio alle controdeduzioni difensive.
  • La produzione di documenti che attestano ricavi d'impresa (es. fatture) non sostituisce la prova dei reali utili o della capacità di investimento se non sono dimostrati anche i relativi costi e la regolarità fiscale; i redditi non dichiarati fiscalmente hanno attendibilità limitata.
  • La prova di vincite a giochi pronostici richiede elementi che colleghino materialmente la riscossione al soggetto (es. accredito su conto intestato): ricevute non nominative o attestazioni generiche non sono automaticamente idonee a dimostrare la disponibilità personale della somma.
  • Versamenti relativamente modesti su strumenti finanziari o assicurativi (es. polizze con premi annui contenuti) possono essere insufficienti, da soli, a giustificare ingenti sproporzioni tra patrimonio e redditi dichiarati; l'onere probatorio grava sul proposto che deve fornire evidenze dettagliate e complete.
  • Quando la difesa fornisce elementi per contestare stime basate su statistiche medie, il giudice ha l'obbligo di replicare nel dettaglio alle argomentazioni difensive; una replica motivata esclude l'apertura di un sindacato di legittimità fondato su mera contestazione di merito.

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