Cassazione Penale, Sentenza n. 34966/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato, procedibile a querela di parte, si è estinto per remissione di querela accettata dall'imputato. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p., ha posto le spese processuali a carico del querelato (odierno ricorrente). Sentenza depositata il 12/07/2022.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza d'appello del 03/03/2021 con la quale il Tribunale di Catania aveva dichiarato il ricorrente colpevole degli artt. 83 e 590, comma 1, c.p., rideterminando la pena. Il ricorrente ha prodotto documentazione attestante la remissione di querela da parte della persona offesa Paola Colaciuri e l'accettazione della remissione da parte dell'imputato; il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato stante la remissione di querela; la difesa si è associata a tale richiesta.
Norme richiamate
Norma richiamata nell'imputazione insieme all'art. 590 c.p.; citata come riferimento alla fattispecie contestata
Fattispecie ritenuta procedibile a querela di parte; la remissione della querela, una volta accettata dall'imputato, determina l'estinzione del reato
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Attribuisce la condanna alle spese processuali al querelato nel caso di estinzione del reato per remissione di querela
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela di parte, la remissione della querela (e la sua accettazione da parte dell'imputato) estingue il reato e determina l'annullamento della sentenza anche in Cassazione.
- La remissione di querela deve risultare da documentazione valida e dall'accettazione del querelato per produrre l'effetto estintivo.
- Il Procuratore generale può richiedere l'annullamento della sentenza per estinzione del reato quando intervenga la remissione della querela; la Corte può accogliere tale richiesta e annullare senza rinvio.
- L'estinzione del reato per remissione di querela non impedisce la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali, secondo l'art. 340, comma 4, c.p.p.
- In casi analoghi verificare sempre la procedibilità: se il reato è d'ufficio la remissione della querela della persona offesa non produce estinzione; l'effetto estintivo opera solo per reati 'a querela di parte'.
- È buona prassi produrre tempestivamente e formalmente la remissione di querela con prova dell'accettazione per evitare incertezze procedurali e consentire alla Corte di pronunciarsi sull'estinzione del reato.
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