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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34966/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato, procedibile a querela di parte, si è estinto per remissione di querela accettata dall'imputato. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p., ha posto le spese processuali a carico del querelato (odierno ricorrente). Sentenza depositata il 12/07/2022.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza d'appello del 03/03/2021 con la quale il Tribunale di Catania aveva dichiarato il ricorrente colpevole degli artt. 83 e 590, comma 1, c.p., rideterminando la pena. Il ricorrente ha prodotto documentazione attestante la remissione di querela da parte della persona offesa Paola Colaciuri e l'accettazione della remissione da parte dell'imputato; il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato stante la remissione di querela; la difesa si è associata a tale richiesta.

Norme richiamate

  • art. 83 cod. pen.

    Norma richiamata nell'imputazione insieme all'art. 590 c.p.; citata come riferimento alla fattispecie contestata

  • art. 590, comma 1, cod. pen.

    Fattispecie ritenuta procedibile a querela di parte; la remissione della querela, una volta accettata dall'imputato, determina l'estinzione del reato

  • art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    Attribuisce la condanna alle spese processuali al querelato nel caso di estinzione del reato per remissione di querela

Massime di principio

  • Se il reato è procedibile a querela di parte, la remissione della querela (e la sua accettazione da parte dell'imputato) estingue il reato e determina l'annullamento della sentenza anche in Cassazione.
  • La remissione di querela deve risultare da documentazione valida e dall'accettazione del querelato per produrre l'effetto estintivo.
  • Il Procuratore generale può richiedere l'annullamento della sentenza per estinzione del reato quando intervenga la remissione della querela; la Corte può accogliere tale richiesta e annullare senza rinvio.
  • L'estinzione del reato per remissione di querela non impedisce la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali, secondo l'art. 340, comma 4, c.p.p.
  • In casi analoghi verificare sempre la procedibilità: se il reato è d'ufficio la remissione della querela della persona offesa non produce estinzione; l'effetto estintivo opera solo per reati 'a querela di parte'.
  • È buona prassi produrre tempestivamente e formalmente la remissione di querela con prova dell'accettazione per evitare incertezze procedurali e consentire alla Corte di pronunciarsi sull'estinzione del reato.

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