Sentenza del 03/06/2020 n. 2472 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 207/2020 TRIBUTI LOCALI - IMU - Aree successivamente divenute inedificabili - Imposta versata - Diritto al rimborso - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente chiedeva il rimborso di 1.250 euro, oltre interessi, per IMU pagata dal 2012 al 2016 su tre terreni allora classificati edificabili. In seguito alla delibera della Giunta comunale n. 26 del 29 marzo 2017, adottata per adeguare il PUC al PTCP, i terreni erano stati riclassificati in zona grigia e non erano più edificabili. Dopo il silenzio-rifiuto del Comune, la contribuente aveva ottenuto ragione dalla CTP di Avellino. Il Comune ha appellato sostenendo che il regolamento consentisse il rimborso soltanto per somme versate dall’anno in cui l’area era divenuta inedificabile, e non per le annualità 2012-2016, quando era ancora edificabile; ha inoltre contestato l’interpretazione retroattiva della disciplina. Con appello incidentale, la contribuente ha chiesto le spese di entrambi i gradi e il risarcimento per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
La decisione
La Commissione tributaria ha rigettato l’appello principale del Comune, confermando il rimborso di 1.250 euro oltre interessi legali. Ha interpretato l’art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997 e il regolamento comunale nel senso che, quando un’area diventa inedificabile, il rimborso riguarda imposte già versate anche per annualità in cui il terreno era ancora edificabile; la previsione secondo cui il rimborso spetta dall’anno in cui l’area è divenuta inedificabile non esclude quindi il rimborso dei pagamenti precedenti. Ha accolto parzialmente l’appello incidentale: ha escluso il risarcimento per lite temeraria, non essendo stato dimostrato il danno, ma ha riformato la compensazione delle spese e condannato il Comune alle spese di entrambi i gradi, liquidate in 60 euro per spese C.U.T. e 2.000 euro per competenze, oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
Art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997
Non vi è dubbio che trattandosi di rimborso venga in considerazione un precedente avvenuto pagamento della imposta, ritenendosi che una volta persa la qualità di edificabilità dei terreni, alcuna assoggettabilità a tributi possa essere richiesta per gli anni successivi.
Il mutamento successivo della classificazione urbanistica in inedificabile dà diritto al rimborso dell’imposta già pagata; per gli anni successivi, venuta meno l’edificabilità, il terreno non è assoggettabile al tributo secondo il principio applicato dalla decisione.
Va accolto parzialmente l'appello incidentale, non ritenendo la Commissione sussistenti le condizioni per l'applicabilità dell'art. 96 cpc, in considerazione della mancata dimostrazione del danno subito da parte della contribuente, requisito indispensabile ai fini della valutazione del risarcimento.
La richiesta di risarcimento per lite temeraria è respinta perché, nel caso concreto, la contribuente non ha dimostrato il danno subito.
Massime di principio
- Se un terreno diventa inedificabile per una successiva modifica urbanistica, può spettare il rimborso delle imposte già pagate quando era ancora classificato edificabile, se la disciplina applicabile prevede tale rimborso e ne ricorrono i requisiti.
- Il termine regolamentare che fa decorrere il rimborso dall’anno in cui l’area diventa inedificabile non va necessariamente inteso come limitazione ai soli versamenti successivi: nel caso deciso, la Commissione lo ha riferito ai pagamenti già effettuati, distinguendoli dall’assenza di imposta dovuta per gli anni successivi.
- La domanda di risarcimento per lite temeraria non consegue automaticamente alla soccombenza della controparte: occorre dimostrare il danno richiesto ai fini dell’art. 96 c.p.c.
- La compensazione delle spese può essere riformata in appello: in questo caso il Comune, soccombente sull’appello principale, è stato condannato alle spese di entrambi i gradi.
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