Cassazione Penale, Sentenza n. 34489/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania (Giudice dell'esecuzione) del 24/04/2025 che aveva rigettato l'istanza del Pubblico Ministero diretta a ottenere la revoca parziale dell'ordine di demolizione (sentenza n. 3628/2002 e conferme successive) o, in subordine, la nomina di una perizia tecnica per accertare la possibilità di demolire integralmente le opere abusive senza danneggiare le parti legittime dell'immobile o fabbricati terzi. La ricorrente deduceva violazione dell'art. 220 c.p.p., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, rilevando che il giudice aveva riconosciuto il rischio di danno alle parti legittime ma nondimeno aveva rigettato la richiesta di revoca parziale e di perizia, adducendo l'inerzia della ricorrente.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il consolidato principio secondo cui l'ordine di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è riesaminabile in sede esecutiva e che, una volta allegati fatti e accertamenti dall'autorità amministrativa, grava sul giudice dell'esecuzione il compito di compiere le verifiche necessarie, anche mediante perizia tecnica, per accertare la eseguibilità dell'ordine e le modalità di demolizione onde evitare danni alle parti legittime o ai fabbricati adiacenti. Poiché nel caso di specie il Pubblico Ministero aveva prospettato specificamente l'incertezza sull'eseguibilità e chiesto la revoca parziale o la perizia, e il giudice dell'esecuzione non aveva disposto gli accertamenti richiesti né motivato adeguatamente, l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Catania per nuovo esame e per l'assunzione delle necessarie prove tecniche e disposizioni sulle modalità esecutive.
Norme richiamate
La Corte interpreta che la nomina della perizia rientra nella valutazione del giudice e non è subordinata all'impulso di parte; il giudice deve disporre d'ufficio le indagini tecniche quando le questioni lo richiedono.
art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
La sanzione demolitoria prevista dall'art. 31 è riesaminabile in sede esecutiva; la revoca è ammessa solo se esistono atti amministrativi incompatibili con la demolizione o la ragionevole prevedibilità della loro prossima emanazione.
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Impone al giudice l'obbligo di provvedere d'ufficio all'acquisizione di documenti e informazioni o, ove occorra, all'assunzione di prove; da ciò deriva che l'onere probatorio del ricorrente in fase esecutiva è in realtà un onere di allegazione.
Indica il ruolo del Pubblico Ministero nell'esecuzione dei provvedimenti giudiziali: il PM promuove l'esecuzione e può investire il giudice dell'esecuzione per controversie sul titolo o sulle modalità dell'esecuzione.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione può essere riesaminato in sede esecutiva: la revoca è possibile solo se sussistono atti amministrativi incompatibili o la ragionevole prevedibilità della loro prossima adozione basata su elementi concreti.
- In esecuzione il soggetto che chiede sospensione o revoca non deve provare immediatamente i fatti nella misura probatoria piena: è sufficiente allegare specificamente i fatti e gli accertamenti; l'onere di acquisire prove spetta al giudice (onere di allegazione, non onere probatorio).
- Se vi sono dubbi tecnici sull'eseguibilità della demolizione senza danno alle parti legittime o ai fabbricati adiacenti, il giudice dell'esecuzione deve disporre accertamenti tecnici (perizia) d'ufficio anche se la richiesta proviene dal PM o da altra parte.
- La perizia non è subordinata esclusivamente all'impulso di parte: l'art. 220 c.p.p. e l'art. 666 c.p.p. autorizzano il giudice a ordinare gli accertamenti necessari quando la controversia lo richiede.
- Quando le opere abusive sono interconnesse con opere assentite, il giudice deve verificare se siano distinguibili; solo se separabili si procede alla demolizione parziale, altrimenti può essere necessaria la demolizione integrale salvo sanatoria urbanistica o delibera comunale di conservazione.
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