Cassazione Penale, Sentenza n. 48059/2023 del 04/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile aveva proposto appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace (assoluzione per il reato previsto dall'art.590 c.p.). Il Tribunale di Ancona aveva dichiarato inammissibile l'appello ritenendo che, nei procedimenti dinnanzi al giudice di pace, la facoltà di appellare anche ai fini penali sia riservata alla persona offesa solo quando il processo sia stato instaurato tramite "ricorso immediato" (art.21 d.lgs. n.274/2000) e che, essendo il procedimento stato avviato dal Pubblico Ministero a seguito di querela, la parte civile potesse proporre impugnazione unicamente per i profili di responsabilità civile; il Tribunale aveva inoltre ritenuto che l'appello fosse in realtà diretto ai fini penali. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt.2 e 38 del d.lgs. n.274/2000 e dell'art.576 c.p.p., oltre a contraddittorietà della motivazione (art.606 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (in particolare Sez. Un. Colucci e altri precedenti) secondo cui la parte civile è legittimata ad impugnare la sentenza di proscioglimento ai soli fini della responsabilità civile (art.576 c.p.p.), e che tale impugnazione non richiede l'esplicita indicazione che il gravame sia proposto "ai soli effetti civili", perché l'art.576 delimita già la finalità dell'impugnazione. La Corte ha inoltre precisato che la possibilità prevista dall'art.38 d.lgs. n.274/2000 (appello anche ai fini penali) è un'ulteriore facoltà in favore della persona offesa quando il processo sia iniziato con ricorso immediato, ma non esclude la legittimazione della parte civile a proporre appello per i soli effetti civili anche se il procedimento è stato instaurato dal P.M. L'appello del ricorrente, infatti, risultava strumentale e finalizzato all'accertamento incidentale della responsabilità penale con esclusivo scopo risarcitorio. Conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per il relativo giudizio.
Norme richiamate
Legittima la parte civile a proporre impugnazione contro le sentenze di proscioglimento "ai soli effetti della responsabilità civile"; l'impugnazione comporta un accertamento incidentale della responsabilità penale ma resta circoscritta ai fini civilistici; non è richiesta una formale enunciazione della finalità civile nell'atto di gravame.
Prevede per il procedimento davanti al giudice di pace la possibilità, per la persona offesa che abbia chiesto la citazione diretta mediante ricorso (art.21), di proporre impugnazione anche con riferimento ai capi di responsabilità penale; è una facoltà aggiuntiva rispetto a quella di cui all'art.576 c.p.p.
Regola il "ricorso immediato" (citazione diretta della persona offesa); l'utilizzo di questo strumento consente alla persona offesa particolari facoltà di impugnazione anche ai fini penali (richiamate dall'art.38).
Operando il rinvio alle disposizioni del codice di rito, rende applicabile all'iter davanti al giudice di pace l'art.576 c.p.p.; ciò consente di estendere alla parte civile, nel rito speciale, la disciplina dell'impugnazione per soli fini civili.
Norma del codice penale relativa al reato per cui l'imputata era stata assolta dal giudice di pace; l'accertamento penale è qui richiesto in via incidentale ai fini della domanda risarcitoria.
Indica i motivi di ricorso per cassazione (tra cui la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione): il ricorrente ha dedotto violazioni di legge e della motivazione ai sensi di questa norma, e la Corte ne ha ritenuto fondato il motivo.
artt. 538, 581 e 591 cod.proc.pen.
Richiamati nella motivazione in tema di limiti e forme dell'impugnazione; la Corte osserva che l'assetto normativo circoscrive il gravame della parte civile e non richiede formalità aggiuntive (come l'espressa dichiarazione di "solo effetti civili").
Regola l'instaurazione del giudizio a seguito di citazione del P.M.; il fatto che il procedimento sia stato avviato dal P.M. su querela non impedisce l'appello della parte civile ai soli fini civili ex art.576 c.p.p.
Massime di principio
- La parte civile può proporre appello avverso una sentenza di proscioglimento ai soli effetti della responsabilità civile ai sensi dell'art.576 c.p.p., anche quando il procedimento sia stato instaurato dal Pubblico Ministero e non tramite "ricorso immediato".
- Non è necessario che l'atto di appello contenga l'esplicita dichiarazione che il gravame è proposto "ai soli effetti civili": la normativa e la giurisprudenza interpretano tale finalità come intrinseca all'art.576 c.p.p.
- La richiesta di accertamento della responsabilità penale formulata dalla parte civile è ammissibile solo in via incidentale e strumentale rispetto alla domanda risarcitoria; se l'appello mira ad ottenere una condanna penale autonoma e preminente, può essere ritenuto inammissibile.
- Nei procedimenti davanti al giudice di pace, l'art.38 d.lgs. 274/2000 riconosce alla persona offesa ulteriori facoltà di impugnazione (anche ai fini penali) solo quando il processo sia iniziato tramite ricorso immediato (art.21); tale facoltà è però distinta e non sostitutiva di quella prevista dall'art.576 c.p.p.
- Per prudenza difensiva, quando la parte civile intende appellare esclusivamente per ottenere effetti civili conviene esplicitare le finalità nel motivo di appello, anche se la mancata indicazione non è di per sé causa di inammissibilità.
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