Cassazione Penale, Ordinanza n. 40178/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato a un anno di reclusione per la vendita di sostanze alimentari non genuine nell'esercizio della propria macelleria. Con un unico motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva però che il motivo è generico: il ricorrente si limita ad affermare la sussistenza di vizi senza spiegare in modo specifico perché il fatto dovesse essere ritenuto di particolare tenuità, né allega elementi concreti a sostegno del relativo presupposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sull'art. 131-bis c.p. fosse formulata in modo generico e non autosufficiente, poiché l'imputato non aveva indicato elementi specifici per dimostrare la particolare tenuità del fatto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
norma incriminatrice per la vendita di sostanze alimentari non genuine; la sentenza di merito aveva affermato la responsabilità dell'imputato per tale condotta
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il relativo presupposto deve essere dedotto e allegato dall'imputato mediante indicazione di elementi specifici
richiede l'enunciazione specifica dei motivi di impugnazione; la sua inosservanza, per genericità dei motivi, comporta inammissibilità
prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando mancano i requisiti di specificità dei motivi
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere la condanna alla sanzione pecuniaria solo ove vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. non può essere formulata in modo assertivo: incombe sull'imputato l'onere di indicare elementi specifici dai quali desumere la particolare tenuità del fatto.
- Il motivo di ricorso che si limiti a denunciare genericamente violazione di legge o vizio di motivazione, senza sviluppare un'argomentazione concreta e riferita al caso, è inammissibile per difetto di specificità.
- La genericità dei motivi di impugnazione integra la causa di inammissibilità prevista dall'art. 591, lett. c), c.p.p. in relazione all'art. 581, lett. d), c.p.p.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40107/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40108/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40109/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40110/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40111/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40112/2025 del 15/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →