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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11067/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, ritenuto responsabile dei reati previsti dall'art. 189, commi 1, 6 e 7, del codice della strada, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando l'integrazione dell'elemento soggettivo del reato e la pretesa contraddittorietà delle testimonianze di due testimoni oculari. Ha inoltre lamentato che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato i motivi di appello. Con memoria successiva ha insistito nelle medesime censure. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi mirassero, in realtà, a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle emergenze processuali, senza evidenziare specifici travisamenti rilevanti in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure erano dirette a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, attività estranea al sindacato di legittimità. Ha osservato che il ricorrente non si era confrontato in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta invece sufficiente, logica, congrua e corretta in diritto, poiché i giudici di merito avevano valorizzato in modo coerente le dichiarazioni dei testimoni oculari e avevano confutato le doglianze difensive. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Disposizione richiamata come base della responsabilità penale già accertata nei giudizi di merito; la Corte di cassazione non entra nel merito della sua applicazione, ma prende atto della condanna per tali violazioni.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per escludere che, nel caso concreto, vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono consentite censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirino in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura delle testimonianze.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; se la motivazione è logica, congrua e giuridicamente corretta, le doglianze che non evidenzino veri travisamenti di prova sono inammissibili.
  • La deduzione di contraddittorietà tra dichiarazioni testimoniali non è di per sé sufficiente a fondare il ricorso per cassazione quando il giudice di merito abbia spiegato in modo coerente le ragioni dell'attendibilità delle prove valorizzate.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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