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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27024/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di pagamento di euro 50.000 per asserita attività di mediazione, assistenza e consulenza svolta in relazione all'acquisto di beni in una procedura fallimentare. Il Tribunale aveva respinto la domanda e aveva condannato l'attrice a rifondere le spese alla sola società convenuta, compensandole nei confronti del soggetto che si era costituito in proprio pur essendo indicato nella notificazione come procuratore della società. Quest'ultimo ha proposto appello limitatamente alla compensazione delle spese, sostenendo che nei suoi confronti sarebbero state formulate conclusioni che lo coinvolgevano personalmente, che la Corte territoriale avesse mal qualificato la domanda e che egli avesse comunque interesse a contraddire; ha inoltre censurato la decisione sulle spese e il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. Con ricorso per cassazione ha articolato dodici motivi, deducendo violazione degli artt. 112, 132, 100, 91, 92 e 96 c.p.c., lamentando in sintesi: omessa considerazione della sua qualità di procuratore nei precedenti atti; ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; motivazione contraddittoria o apparente; erronea valutazione della sua legittimazione/interesse a resistere; illegittimità della compensazione delle spese; mancata declaratoria di nullità della statuizione sulle spese; erronea condanna alle spese del grado; omessa motivazione sul rigetto della domanda di responsabilità aggravata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi nove motivi perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva accertato che nei confronti del ricorrente non era stata proposta alcuna domanda in proprio, sicché non vi era soccombenza in senso tecnico e la compensazione delle spese era corretta. Ha poi ritenuto infondati i motivi relativi alla condanna alle spese del grado d'appello, poiché il ricorrente aveva comunque perso l'impugnazione da lui proposta; il dodicesimo motivo, relativo all'art. 96 c.p.c., è stato dichiarato inammissibile perché non indicava specifiche norme violate e si limitava a riproporre fatti non più scrutinabili in sede di legittimità. È stata inoltre applicata la previsione sul raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inconferente perché la Corte d'appello aveva deciso nel perimetro della domanda effettivamente proposta, escludendo che il ricorrente fosse stato convenuto in proprio.

  • art. 132 c.p.c.

    La dedotta contraddittorietà motivazionale è stata esclusa; la sentenza impugnata è stata considerata logicamente coerente nella ricostruzione dell'assenza di domanda contro il ricorrente.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse a contraddire non è stato ritenuto sufficiente, da solo, a trasformare in soccombente in senso tecnico un soggetto non destinatario di domande in proprio.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue il principio di causalità e la soccombenza; nel caso concreto è stata esclusa perché il ricorrente non era stato convenuto in proprio.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è stata ritenuta corretta in assenza di soccombenza in senso tecnico, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di responsabilità aggravata è stata ritenuta infondata/inammissibile perché mancava la soccombenza in senso tecnico e il ricorrente non ha specificato adeguatamente le norme asseritamente violate.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state valutate alla luce dei vizi dedotti in cassazione; molte sono state dichiarate inammissibili perché non attaccavano la reale ratio della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stato dichiarato dovuto, ove ricorrano i presupposti, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso rigettato.

  • L. 18 giugno 2009, n. 69

    È stata richiamata per la formulazione dell'art. 92 c.p.c. applicabile al caso, in ragione della data di pendenza della lite.

  • D.P.R. 115/2002

    È stata applicata la disciplina sul contributo unificato e sul relativo ulteriore importo in caso di impugnazione infondata.

Massime di principio

  • Non vi è soccombenza in senso tecnico quando un soggetto, pur indicato in notificazione o negli atti come procuratore della parte, non sia stato destinatario di alcuna domanda in proprio; in tal caso la condanna alle spese può essere esclusa e la compensazione può risultare giustificata.
  • Ai fini del regolamento delle spese processuali, il criterio della causalità opera attraverso la soccombenza: è tenuta alle spese la parte che abbia provocato la necessità del giudizio con il proprio comportamento, mentre chi non è stato realmente convenuto in proprio non può essere considerato soccombente per il solo fatto di essersi costituito.
  • Nel giudizio di cassazione, i motivi sono inammissibili quando non aggrediscono la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare censure astratte o non decisive rispetto al fondamento della decisione.
  • La deduzione del vizio motivazionale o della violazione di legge richiede che il ricorrente individui specificamente il contenuto della decisione censurata e le norme violate; una mera riproposizione di fatti o di doglianze di merito non è sufficiente.
  • La domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede un adeguato supporto argomentativo e non può essere accolta ove manchi il presupposto della soccombenza o la censura si risolva in affermazioni generiche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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