Cassazione Penale, Sentenza n. 5399/2022 del 15/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso lamentava, in primo luogo, l'assenza nel decreto di perquisizione e sequestro della pur sintetica indicazione del fumus commissi delicti e, in particolare, della descrizione degli elementi essenziali (tempo, luogo e azione) e della condotta penalmente rilevante, nonché la mancata allegazione e incorporazione dell'informativa della Guardia di Finanza richiamata nel decreto. Si contestava inoltre l'indebito esercizio da parte del Tribunale di un potere sostitutivo/integrativo nella motivazione, la carenza di motivazione circa la qualificazione delle cose sottoposte a vincolo e il relativo nesso di pertinenzialità rispetto alla fattispecie contestata (art. 353-bis c.p.), la mancanza di adeguata indicazione delle finalità probatorie e la natura esplorativa e indifferenziata del sequestro di una consistente mole di materiale informatico e documentale. Infine si deduceva omissione di valutazione sulle censure difensive relative ai principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente. Ha rilevato che il decreto del Pubblico Ministero (8/3/2021), eseguito il 9/3/2021, era privo della necessaria indicazione degli elementi essenziali di tempo, luogo e azione e si limitava al mero richiamo del reato (art. 353-bis) e ad un riferimento non allegato ad un'informativa della Guardia di Finanza. Il decreto, secondo la Corte, doveva contenere autonomamente gli elementi costitutivi del fumus e non poteva limitarsi a rinviare a documenti non incorporati; il Tribunale non poteva colmare tale vizio tramite integrazione argomentativa. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia il decreto del P.M. e ha disposto la restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto, assorbendo gli altri motivi.
Norme richiamate
E' la fattispecie penale contestata (turbativa nelle procedure di evidenza pubblica); la Corte ha rilevato che il richiamo generico alla norma non sostituisce l'obbligo del decreto di indicare i fatti concreti (tempo, luogo, azione) che costituiscono il fumus del reato.
artt. 253 e 125 cod. proc. pen.
art. 253 e art. 125 c.p.p.
Norme relative al sequestro e alla perquisizione e alle garanzie procedurali; la Corte ha ritenuto che il decreto di sequestro debba motivare la qualificazione delle cose e il nesso di pertinenzialità rispetto alla fattispecie, con indicazione delle ragioni per l'ampiezza del sequestro, pena la qualificazione del sequestro come esplorativo.
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Disposizione che disciplina il contenuto del decreto di perquisizione e sequestro; la Corte ha sottolineato l'obbligo che il decreto indichi gli elementi essenziali dell'indagine e non si limiti a rinvii non incorporati.
Norma concernente la natura e gli effetti del sequestro probatorio; la Corte ha richiamato la necessità che la finalità probatoria sia espressa e documentata, evitando il sequestro di tipo esplorativo.
art. 42 Cost.
Richiamato in relazione ai principi di garanzia e tutela dei diritti; utilizzato insieme alle norme sulla proporzionalità e tutela della proprietà in sede di sequestro.
Protocollo aggiuntivo n.1 alla Convenzione EDU (art.1)
1° protocollo addizionale alla C.E.D.U., art. 1
Tutela della proprietà; evocato per sottolineare l'incidenza del sequestro sui diritti patrimoniali e la necessità di misure proporzionate e giustificate.
Massime di principio
- Un decreto di perquisizione e sequestro deve contenere autonomamente, e non tramite semplice rinvio, la sintetica indicazione del fumus commissi delicti specificando gli elementi essenziali (tempo, luogo, azione) che giustificano l'intervento.
- Il richiamo a documenti d'indagine esterni (es. informative della G.d.F.) non sostituisce l'obbligo di allegazione o incorporazione: se tali atti non sono allegati il soggetto interessato non è posto nella condizione di conoscere gli elementi che giustificano la misura.
- Il giudice di riesame/Tribunale non può supplire con un potere integrativo i vizi del decreto: l'integrazione 'ex post' degli elementi probatori non è consentita quando il decreto sia carente degli elementi essenziali.
- Per il sequestro di materiale informatico e documentale di ampia portata occorre una motivazione che giustifichi la pertinenzialità e la proporzionalità del vincolo rispetto alla fattispecie concreta, per evitare sequestri di natura esplorativa.
- Le censure sulla proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura devono essere esaminate e motivate, e la loro omissione può determinare la declaratoria di illegittimità del provvedimento cautelare.
- In caso di vizi 'genetici' del decreto (mancanza degli elementi essenziali) è probabile l'annullamento senza rinvio e la restituzione dei beni sequestrati.
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