Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5399/2022 del 15/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso lamentava, in primo luogo, l'assenza nel decreto di perquisizione e sequestro della pur sintetica indicazione del fumus commissi delicti e, in particolare, della descrizione degli elementi essenziali (tempo, luogo e azione) e della condotta penalmente rilevante, nonché la mancata allegazione e incorporazione dell'informativa della Guardia di Finanza richiamata nel decreto. Si contestava inoltre l'indebito esercizio da parte del Tribunale di un potere sostitutivo/integrativo nella motivazione, la carenza di motivazione circa la qualificazione delle cose sottoposte a vincolo e il relativo nesso di pertinenzialità rispetto alla fattispecie contestata (art. 353-bis c.p.), la mancanza di adeguata indicazione delle finalità probatorie e la natura esplorativa e indifferenziata del sequestro di una consistente mole di materiale informatico e documentale. Infine si deduceva omissione di valutazione sulle censure difensive relative ai principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente. Ha rilevato che il decreto del Pubblico Ministero (8/3/2021), eseguito il 9/3/2021, era privo della necessaria indicazione degli elementi essenziali di tempo, luogo e azione e si limitava al mero richiamo del reato (art. 353-bis) e ad un riferimento non allegato ad un'informativa della Guardia di Finanza. Il decreto, secondo la Corte, doveva contenere autonomamente gli elementi costitutivi del fumus e non poteva limitarsi a rinviare a documenti non incorporati; il Tribunale non poteva colmare tale vizio tramite integrazione argomentativa. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia il decreto del P.M. e ha disposto la restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto, assorbendo gli altri motivi.

Norme richiamate

  • art. 353-bis cod. pen.

    E' la fattispecie penale contestata (turbativa nelle procedure di evidenza pubblica); la Corte ha rilevato che il richiamo generico alla norma non sostituisce l'obbligo del decreto di indicare i fatti concreti (tempo, luogo, azione) che costituiscono il fumus del reato.

  • artt. 253 e 125 cod. proc. pen.

    art. 253 e art. 125 c.p.p.

    Norme relative al sequestro e alla perquisizione e alle garanzie procedurali; la Corte ha ritenuto che il decreto di sequestro debba motivare la qualificazione delle cose e il nesso di pertinenzialità rispetto alla fattispecie, con indicazione delle ragioni per l'ampiezza del sequestro, pena la qualificazione del sequestro come esplorativo.

  • art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    Disposizione che disciplina il contenuto del decreto di perquisizione e sequestro; la Corte ha sottolineato l'obbligo che il decreto indichi gli elementi essenziali dell'indagine e non si limiti a rinvii non incorporati.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma concernente la natura e gli effetti del sequestro probatorio; la Corte ha richiamato la necessità che la finalità probatoria sia espressa e documentata, evitando il sequestro di tipo esplorativo.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi di garanzia e tutela dei diritti; utilizzato insieme alle norme sulla proporzionalità e tutela della proprietà in sede di sequestro.

  • Protocollo aggiuntivo n.1 alla Convenzione EDU (art.1)

    1° protocollo addizionale alla C.E.D.U., art. 1

    Tutela della proprietà; evocato per sottolineare l'incidenza del sequestro sui diritti patrimoniali e la necessità di misure proporzionate e giustificate.

Massime di principio

  • Un decreto di perquisizione e sequestro deve contenere autonomamente, e non tramite semplice rinvio, la sintetica indicazione del fumus commissi delicti specificando gli elementi essenziali (tempo, luogo, azione) che giustificano l'intervento.
  • Il richiamo a documenti d'indagine esterni (es. informative della G.d.F.) non sostituisce l'obbligo di allegazione o incorporazione: se tali atti non sono allegati il soggetto interessato non è posto nella condizione di conoscere gli elementi che giustificano la misura.
  • Il giudice di riesame/Tribunale non può supplire con un potere integrativo i vizi del decreto: l'integrazione 'ex post' degli elementi probatori non è consentita quando il decreto sia carente degli elementi essenziali.
  • Per il sequestro di materiale informatico e documentale di ampia portata occorre una motivazione che giustifichi la pertinenzialità e la proporzionalità del vincolo rispetto alla fattispecie concreta, per evitare sequestri di natura esplorativa.
  • Le censure sulla proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura devono essere esaminate e motivate, e la loro omissione può determinare la declaratoria di illegittimità del provvedimento cautelare.
  • In caso di vizi 'genetici' del decreto (mancanza degli elementi essenziali) è probabile l'annullamento senza rinvio e la restituzione dei beni sequestrati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.