Cassazione Penale, Sentenza n. 12756/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il detenuto Giuseppe Arena, sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., aveva chiesto di effettuare i colloqui mensili con i familiari tramite videocollegamento (Skype) a causa delle limitazioni imposte dall'emergenza Covid-19. Il Magistrato di sorveglianza inizialmente rigettò la richiesta (luglio 2020) ritenendo superata l'emergenza; il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza del 25/03/2021, accolse il reclamo di Arena ritenendo che la persistente impossibilità (o grave difficoltà) di svolgere i colloqui in presenza a causa delle misure anti-Covid integrasse il presupposto per autorizzare il colloquio visivo a distanza, ordinando alla Direzione dell'istituto di consentire il colloquio mensile tramite piattaforma validata dal DGSIA e nel rispetto delle circolari operative. Avverso tale ordinanza la Casa circondariale, il DAP e il Ministero proposero ricorso per cassazione sostenendo, tra l'altro, che la videocomunicazione non costituisce un diritto spettante al detenuto in regime 41-bis se non in situazioni eccezionali strettamente connesse a esigenze di sicurezza, che lo stato pandemico non sarebbe di per sé idoneo a giustificare la sostituzione generalizzata del colloquio visivo in presenza e che esisterebbero rilevanti problemi di sicurezza e di organizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha confermato che i colloqui visivi costituiscono un diritto rilevante per il mantenimento dei legami familiari anche per i detenuti sottoposti al regime differenziato, sebbene con modalità e limiti più restrittivi, e che le forme audiovisive a distanza rientrano nella nozione di colloquio visivo quando l'incontro in presenza sia impossibile o gravemente difficoltoso. La Corte ha richiamato e ritenuto applicabile la disciplina emergenziale (in particolare il d.l. 10/5/2020, n.29, art.4) che consente lo svolgimento dei colloqui a distanza per tutti i detenuti, ha ritenuto gestibili le criticità di sicurezza mediante l'uso della rete Intranet del Ministero e di piattaforme validate dal DGSIA e con opportune misure organizzative (registrazione, vigilanza da remoto, interrompibilità della chiamata). Pertanto l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza è confermata e la Direzione dell'istituto è stata ordinata a consentire il videocolloquio secondo le modalità indicate.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento Penitenziario
Prevede modalità restrittive per i colloqui dei detenuti sottoposti al regime differenziato (es. locali attrezzati, possibilità di autorizzare telefonate mensili registrate dopo sei mesi). La Corte afferma che tali restrizioni non escludono il diritto ai colloqui visivi e che le deroghe devono essere strettamente connesse a esigenze di ordine e sicurezza.
art. 69, comma 6, lett. b), Ordinamento Penitenziario
Consente al Tribunale di sorveglianza di intervenire per tutelare diritti fondamentali del detenuto; la Corte ha ritenuto che la perdurante impossibilità dei colloqui in presenza costituisse un grave pregiudizio ai sensi di questa norma.
decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, art. 4
Norma emergenziale che ha previsto la possibilità per tutti i detenuti di svolgere i colloqui con i congiunti a distanza (videochiamata o corrispondenza telefonica) al fine di garantire le condizioni igienico-sanitarie; la Corte ritiene applicabile tale disciplina anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato durante l'emergenza.
Circolare DAP 30 gennaio 2019 n. 0031246.U
Fornisce linee guida tecnico-operative per l'uso delle videochiamate (es. Skype for Business) e le misure di sicurezza e controllo; la Corte la indica come riferimento operativo per rendere compatibile la videocomunicazione con esigenze di sicurezza.
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento esecuzione Ord. pen.)
art. 61, comma 2, lett. a) e art. 37
Richiamati per il quadro normativo sui colloqui e sulle modalità di autorizzazione; la Corte li mette in relazione con la pratica delle videocomunicazioni nel regime ordinario e le relative tutele.
Richiamato in relazione alle funzioni di polizia giudiziaria e alla possibilità di cooperazione con l'Arma dei Carabinieri; la Corte ritiene infondata l'eccezione di ingerenza nel funzionamento dell'Arma poiché le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte sotto direzione dell'autorità giudiziaria.
Massime di principio
- Il diritto ai colloqui visivi con i familiari è un diritto primario del detenuto, tutelato costituzionalmente e applicabile anche ai detenuti in regime 41-bis, pur con modalità e limitazioni proporzionate alle esigenze di sicurezza.
- Le videochiamate rientrano nella nozione di 'colloquio visivo' e possono essere autorizzate quando il colloquio in presenza sia impossibile o gravemente difficoltoso; l'emergenza sanitaria (pandemia) può integrare tale situazione di impossibilità.
- La semplice offerta di colloqui telefonici non è equivalente al colloquio visivo; l'autorità giudiziaria deve valutare proporzionalmente la compressione del diritto e l'idoneità di misure meno restrittive.
- Problemi di sicurezza tecnico-informatici (rischio di captazioni, registrazioni, intrusione) possono essere ridotti tramite l'uso di reti e piattaforme validate (es. Intranet del Ministero, piattaforme validate dalla DGSIA), registrazione controllata e vigilanza da remoto, nonché procedure organizzative previste dalle circolari operative.
- L'Amministrazione penitenziaria non può adottare un divieto generalizzato della videocomunicazione per i detenuti in regime differenziato quando manchino specifiche, documentate ragioni di sicurezza che giustifichino la deroga; ogni valutazione deve essere motivata e proporzionata al fine perseguito.
- In presenza di provvedimenti giudiziali che dispongono l'attivazione di videocolloqui, la Direzione dell'istituto deve predisporre le misure tecniche e organizzative necessarie; l'autorità giudiziaria può legittimamente impartire direttive nell'ambito delle proprie competenze per garantire l'esercizio del diritto.
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