Cassazione Penale, Sentenza n. 29249/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina che aveva concesso a Foraci l'affidamento in prova al servizio sociale per la pena di 2 anni (condanna per i reati indicati negli artt. 640 e 479 c.p.), deducendo carenza di motivazione. In particolare il ricorrente ha rilevato che i precedenti penali del condannato (una truffa milionaria protrattasi nel tempo, con fittizi rapporti lavorativi nel settore agricolo) avrebbero dovuto sconsigliare il beneficio e che l'ordinanza non avrebbe chiarito adeguatamente le ragioni della decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse adeguatamente motivato la decisione, esaminando gli elementi rilevanti (pregiudizi risalenti, stabile prospettiva lavorativa e situazione familiare, assenza di pendenze, precedente fruizione della stessa misura) e operando una valutazione discrezionale prognostica conforme ai criteri di legge e alla giurisprudenza. La Suprema Corte ha inoltre richiamato il principio per cui il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice del merito rielaborando le stesse risultanze per darne una diversa interpretazione fattuale.
Norme richiamate
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato per indicare il regime a cui il condannato era sottoposto prima della concessione del beneficio; contestualizza la posizione esecutiva del soggetto nell'ambito dell'esecuzione penale
Norma del codice penale che individua il reato di truffa; evincibile dal testo che la condanna di Foraci deriva da fatti di truffa rilevanti nella valutazione del giudice di sorveglianza
Norma del codice penale relativa a delitti connessi alla falsità (richiamata come titolo di reato per cui è stata inflitta la pena)
Richiamato a spiegazione dei limiti dell'esame in sede di legittimità: il ricorso di cassazione non può trasformarsi in una rinnovata valutazione del merito o in una "mirata rilettura" delle risultanze probatorie
Massime di principio
- Il giudice di sorveglianza dispone di ampia discrezionalità nella concessione delle misure alternative; tale discrezionalità richiede però una motivazione specifica e aderente alla fattispecie concreta
- La decisione deve fondarsi prioritariamente sui risultati del trattamento individualizzato e su un esame 'scientifico' della personalità del condannato (comportamento intramurario, progressi nel percorso trattamentale), non esclusivamente sui precedenti penali o su informative di polizia
- I precedenti penali e la vita antecedente non possono avere valore autonomo ed esclusivo per escludere il beneficio; possono costituire un elemento di riferimento ma vanno bilanciati con altri elementi quali lavoro stabile, assenza di pendenze e comportamento recente
- Un ricorso per cassazione che si limiti a proporre una diversa interpretazione o una nuova valutazione delle medesime risultanze probatorie esula dai limiti del sindacato di legittimità e, se non denuncia vizi di motivazione formali o giuridici, è inammissibile
- La carenza di motivazione rimane motivo idoneo ad ottenere l'annullamento del provvedimento ove il provvedimento non dimostri di aver considerato compiutamente gli elementi richiesti dalla legge; quando la motivazione è puntuale e congrua, la decisione di merito è confermata
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