Cassazione Civile, Ordinanza n. 22524/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un preavviso di fermo amministrativo fondato su due cartelle esattoriali relative a sanzioni per violazioni del codice della strada. Il debitore ha proposto opposizione deducendo, tra l'altro, la sospensione di una delle cartelle per provvedimento dell'autorità giudiziaria, la prescrizione quinquennale dell'altra, l'inesistenza del titolo esecutivo per mancata redazione e sottoscrizione del ruolo, vizi di notifica degli atti presupposti e delle cartelle, l'illegittimità del preavviso di fermo per mancata intimazione di pagamento, la richiesta di maggiorazioni e l'asserita indeterminatezza degli importi iscritti a ruolo. L'opposizione è stata accolta solo in parte in primo grado. In appello il debitore ha sostenuto che il primo giudice non avesse valutato gli estratti di ruolo e gli altri documenti depositati, dai quali sarebbe emerso che gli importi iscritti erano insussistenti o comunque ridotti alle sole spese di notifica, con conseguente necessità di annullare integralmente il preavviso di fermo; ha inoltre censurato la statuizione sulle spese. La Corte di cassazione è stata investita di tre motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione e confusione tra fermo e preavviso di fermo; nullità della sentenza per asserita mancanza di motivazione e omessa valutazione documentale; violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 3 Cost. in punto di spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che nessuno dei tre motivi colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il primo motivo è stato ritenuto estraneo al decisum, perché denunciava un preteso vizio di ultrapetizione mentre la sentenza di merito aveva semplicemente tratto conseguenze giuridiche da un fatto sopravvenuto nel corso del giudizio. Il secondo motivo è stato considerato inammissibile perché la motivazione, pur discutibile, era presente e non si versava in alcuna delle ipotesi di anomalia motivazionale al di sotto del minimo costituzionale; la doglianza sull'omessa valutazione dei documenti era inoltre formulata in modo non consentito, richiedendo un riesame del materiale processuale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo state indicate le singole voci di spesa contestate né le tariffe violate. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità a Roma Capitale ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo che non censura la ratio decidendi ma prospetta un vizio estraneo al decisum è inammissibile; il giudice non è incorso in ultrapetizione se ha tratto conseguenze giuridiche da un fatto sopravvenuto nel processo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se mancante o apparente, oppure affetta da contrasto irriducibile o perplessità obiettiva; non basta la semplice contestazione della ricostruzione operata dal giudice di merito.
La censura non può risolversi in una critica generica alla decisione o nella richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio.
La doglianza sull'omessa valutazione delle prove non è ammissibile se non si denuncia un vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti e senza trasformare il ricorso in una richiesta di nuovo esame del fatto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È la norma di riferimento per i vizi di nullità della sentenza e del procedimento, ma il motivo deve colpire specificamente il decisum impugnato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è oggi configurabile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale che si traducono in mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge richiede una critica giuridica specifica e non generica, nonché coerente con la ratio della decisione.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
I motivi di ricorso devono contenere un'esposizione specifica e pertinente al decisum; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
La contestazione della liquidazione delle spese richiede l'indicazione puntuale degli errori del giudice e delle singole voci tariffarie asseritamente violate.
art. 3 Cost.
La censura evocata dal ricorrente non è stata ritenuta idonea a superare il difetto di specificità del motivo sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non attacca la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a prospettare questioni estranee al decisum o meri errori ricostruttivi del giudice di merito.
- Non integra vizio motivazionale denunciabile in cassazione la mera contestazione della valutazione delle prove o dei documenti, poiché il controllo sulla motivazione è oggi limitato alle sole anomalie che rendono la motivazione inesistente, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.
- La censura sulle spese di lite è inammissibile se non indica in modo puntuale le specifiche voci contestate e le regole tariffarie asseritamente violate; non è sufficiente un richiamo generico all'eccessività della liquidazione.
- Il giudice di legittimità non può essere sollecitato a compiere un nuovo esame del fatto o delle risultanze documentali sotto forma di denuncia di nullità o di vizio motivazionale.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, la critica deve essere specifica, pertinente e coerente con la statuizione impugnata; la mancanza di tale requisito equivale, sul piano processuale, alla mancata enunciazione del motivo.
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