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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29750/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

In un procedimento definito con sentenza di condanna, l'imputato aveva chiesto, all'esito della lettura del dispositivo, l'applicazione di una pena sostitutiva della detenzione domiciliare. Il giudice aveva fissato l'udienza ex art. 545-bis c.p.p. e poi, sulla base di informazioni UEPE ritenute non corrette, aveva confermato il dispositivo di condanna e negato la sostituzione, ritenendo poi con ordinanza successiva di non poter più provvedere perché la sentenza era passata in giudicato e che l'interessato potesse rivolgersi al magistrato di sorveglianza per misure alternative. Con il ricorso si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., lamentando che l'UEPE aveva inizialmente contattato un difensore non titolare del mandato nel procedimento e che, solo dopo il coinvolgimento degli effettivi difensori, era stato possibile predisporre il programma trattamentale; si sosteneva inoltre che l'istanza ex art. 175, comma 2-bis, c.p.p. era stata proposta prima del giudicato, che il richiamo al magistrato di sorveglianza era inconferente e che l'art. 545-bis c.p.p. non pone un termine decadenziale tale da impedire ulteriori rinvii per completare il programma.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non decisiva la questione della correttezza della prima valutazione del giudice sulla base delle informazioni UEPE, osservando che l'art. 545-bis c.p.p. non preclude il rinvio dell'udienza quando il programma di trattamento non sia ancora disponibile per ragioni non imputabili all'imputato. Tuttavia, ha affermato che, una volta intervenuta la lettura di conferma del dispositivo all'udienza fissata ex art. 545-bis c.p.p., la decisione sulla mancata applicazione della pena sostitutiva confluisce nel dispositivo della sentenza e non può essere emendata con un autonomo provvedimento, neppure prima del passaggio in giudicato. Ne deriva che il rimedio esperibile era l'impugnazione della sentenza, non la richiesta successiva di revoca/remissione in termini; per questo il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 545-bis c.p.p.

    Disciplina l'udienza per l'applicazione delle pene sostitutive: il giudice può disporre acquisizioni informative e, se conferma il dispositivo, la decisione sulla pena sostitutiva confluisce nella sentenza; non vi è un autonomo provvedimento impugnabile separatamente.

  • art. 545 c.p.p.

    La lettura del dispositivo in udienza segna il momento di pubblicazione della sentenza e fa decorrere i termini per il deposito della motivazione e per l'impugnazione.

  • art. 544, comma 1, c.p.p.

    Richiamato per il caso di contestuale deposito della motivazione all'atto della lettura del dispositivo.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Norma invocata a fondamento del ricorso per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 175, comma 2-bis, c.p.p.

    Richiamato dalla difesa quale base per la richiesta di rimessione in termini ai fini della predisposizione del programma trattamentale.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 20-bis c.p.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare.

Massime di principio

  • In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, l'udienza ex art. 545-bis c.p.p. non è governata da un rigido automatismo decadenziale: se il programma trattamentale non è ancora disponibile per ragioni non imputabili all'imputato, il giudice può rinviare l'udienza per acquisire gli elementi necessari.
  • Quando il giudice, all'esito dell'udienza ex art. 545-bis c.p.p., conferma il dispositivo di condanna e ne dà lettura, la statuizione sulla mancata applicazione della pena sostitutiva confluisce nella sentenza come suo punto interno e non dà luogo a un autonomo provvedimento separatamente impugnabile.
  • La pubblicazione della sentenza avviene con la lettura del dispositivo in udienza; da quel momento la decisione non è emendabile dal giudice di primo grado, anche se il giudicato non è ancora intervenuto.
  • L'eventuale errore nella valutazione della possibilità di applicare una pena sostitutiva deve essere fatto valere con l'impugnazione della sentenza, non con istanze successive di revoca o di rimessione in termini rivolte al giudice che ha già pubblicato la decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

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