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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32211/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo adeguata e non illogica la motivazione della Corte d'appello sulla determinazione della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già ritenuto responsabile in conformi sentenze di merito del reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore contro la sentenza della Corte d'appello. La difesa ha dedotto vizio di motivazione con riferimento all'art. 133 c.p., contestando la determinazione della pena, fissata in un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 4.000 di multa. La Corte di cassazione ha rilevato che la Corte territoriale aveva motivato la pena valorizzando la gravità del fatto, in particolare la diversa tipologia delle sostanze detenute e la commissione del fatto sulla pubblica via. Secondo la Corte, la doglianza mirava a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, non consentita in sede di legittimità quando la determinazione non sia frutto di arbitrio o di un ragionamento illogico.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La norma è richiamata quale disposizione incriminatrice del reato per il quale l'imputato è stato ritenuto responsabile nei giudizi di merito.

  • art. 133 c.p.

    La norma è richiamata in relazione alla censura difensiva sulla determinazione concreta della pena; la Corte ha ritenuto conferente la motivazione fondata sulla gravità del fatto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che solleciti una nuova valutazione della congruità della pena, quando la sua determinazione sia sorretta da motivazione non arbitraria e non illogica.
  • La motivazione sulla pena è adeguata quando il giudice di merito individua e valorizza elementi concreti relativi alla gravità del fatto, quali la diversa tipologia delle sostanze detenute e la commissione della condotta sulla pubblica via.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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