Cassazione Penale, Ordinanza n. 21957/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo per gestione illecita di rifiuti. Il fatto contestato consisteva nell'aver svolto attività di raccolta, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione, ai sensi dell'art. 256, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 152/2006. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena, sostenendo implicitamente l'inadeguatezza della motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura investisse la valutazione del trattamento sanzionatorio, profilo insindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia logica e congrua. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivato richiamando la non ridotta entità dei rifiuti e l'estensione dell'area adibita a discarica; tali elementi sono stati considerati sufficienti, mentre l'età del ricorrente e il suo comportamento collaborativo successivo al fatto non hanno inciso ulteriormente, anche perché già valorizzati ai fini delle attenuanti generiche. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
integra il reato di gestione illecita di rifiuti quando si svolgano attività di raccolta, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione in mancanza della prescritta autorizzazione.
alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
è richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, non può escludersi che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente, giustificando la condanna ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito rivalutare nel merito la congruità del trattamento sanzionatorio quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione logica, non contraddittoria e non manifestamente illogica.
- La determinazione della pena può essere ritenuta adeguatamente motivata quando il giudice valorizzi elementi fattuali specifici, come la quantità dei rifiuti e l'estensione dell'area illecitamente adibita a discarica.
- Circostanze già considerate dal giudice di merito ai fini della concessione delle attenuanti generiche non possono essere nuovamente invocate, di regola, per censurare la motivazione sulla pena.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esclusione della colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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