Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19203/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva due motivi principali: (1) vizi di motivazione e erronea applicazione della legge penale con riferimento alla configurabilità dei reati contestati, in particolare contestando la nozione di "profitto" nel reato di furto (sostenendo che l'eventuale asportazione del carrello e il suo getto in mare non costituiscono impossessamento finalizzato a profitto e che mancavano prove oculari per furto e per il danneggiamento); inoltre censurava la ricostruzione probatoria relativa alla minaccia con coltello; (2) errata determinazione della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (anche ai sensi dell'art. 62, n.4 c.p.) e dei benefici di legge, nonché carenza motivazionale nella determinazione della pena quando questa supera il minimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al reato di furto (capo A), ritenendo che il fatto non sussiste alla luce del principio secondo cui il "profitto" rilevante per il furto è il vantaggio derivante dal possesso e dal godimento del bene; l'acquisizione momentanea finalizzata a disperdere o rendere inservibile il bene (asportazione del carrello con immediato getto in mare) esula dalla fattispecie di furto. Per il resto il ricorso è stato rigettato: sono state confermate le condanne per minaccia grave con coltello (capo B) e per danneggiamento aggravato (capo D), ritenute adeguatamente motivate dai giudici di merito. Poiché l'annullamento del capo A ha inciso sulla pena complessiva (capo A era reato più grave), la Corte ha annullato senza rinvio anche la decisione sul trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo esame della pena e dei benefici.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p. (furto)

    Il profitto rilevante per il dolo specifico del furto va inteso come qualunque vantaggio derivante dal possesso penalisticamente inteso (conservazione e godimento del bene); un'impossessazione meramente momentanea e strumentale a disperdere o rendere inservibile la cosa non integra il reato di furto

  • Sentenza Sezioni Unite n. 41570 del 2023 (Rv. 285145-01)

    Sentenza n. 41570 del 2023, Rv. 285145-01

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che il profitto nel furto comprende utilità non patrimoniali ma deve comunque derivare dal possesso e godimento del bene; comportamenti finalizzati alla distruzione o dispersione del bene, se l'impossessamento è soltanto funzionale a tale scopo, esulano dall'art. 624 c.p.

  • art. 62, n. 4 c.p. (attenuante del danno minimale)

    L'attenuante per danno di scarsa entità richiede che il danno sia minimale/trascurabile; nel caso di specie la Corte di merito ha ritenuto non applicabile l'attenuante perché il danno non era minimale (e si è osservato tra l'altro che il carrello è stato recuperato)

  • art. 612 c.p. (minaccia)

    Per la sussistenza della minaccia è sufficiente l'attitudine della condotta a intimidire e a limitare la libertà morale della vittima; non è necessario che la vittima abbia effettivamente subito uno stato di intimidazione concreto, essendo rilevante l'idoneità della condotta a produrlo (nel caso, uso del coltello ritenuto significativo)

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. (limiti del ricorso)

    Il ricorso per cassazione è stato presentato entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att.; la Corte ha trattato i motivi nei limiti consentiti dalla disciplina delle impugnazioni

Massime di principio

  • Per integrare il reato di furto, il "profitto" deve derivare dal possesso effettivo e destinato al godimento o conservazione del bene; l'impossessamento momentaneo funzionale a disperdere o distruggere la cosa non configura furto ma può rientrare in diverse fattispecie
  • La minaccia è integrata quando la condotta è oggettivamente idonea a intimidire la vittima; non è necessario che la paura si manifesti concretamente nella persona offesa
  • La valutazione della prova testimoniale può superare contraddizioni apparenti se la ricostruzione complessiva dei giudici di merito risulta coerente e congruamente motivata
  • L'annullamento di un reato più grave comporta la necessità di riesaminare il complessivo trattamento sanzionatorio: la cancellazione di capi rilevanti impone il ricalcolo della pena e può determinare il rinvio per nuovo esame
  • Per ottenere il riconoscimento di attenuanti (anche ai sensi dell'art. 62 n.4) è necessaria una specifica e adeguata motivazione del giudice che ne valuti l'entità rispetto al danno reale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.