Ordinanza n. 240/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. RFI.DOIT.MI.ING\A0011\P\2025\0003149 del 03/10/2025, a mezzo del quale Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Milano ha respinto l’istanza presentata da REN 207 s.r.l. ex art. 60 d.p.r. 11/07/1980 n. 753 in relazione all’impianto fotovoltaico denominato “Fattoria Solare Gerosa” (avente ad oggetto «Autorizzazione a costruire in deroga alle distanze previste dal DPR 753/1980 relativa alla posa di un elettrodotto interrato per un tratto in parallelo alla Linea Alessandria-Piacenza in prossimità della fermata di Pontecurone»), in quanto il progetto proposto sarebbe «non compatibile con il potenziamento infrastrutturale attualmente in corso sulla tratta “Tortona – Voghera”»; - del provvedimento prot. n. RFI.DOIT.MI.ING\ A0011\P\2025\0005643 del 06/11/2025, emesso da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Milano, con cui è stato comunicato alla Provincia di Alessandria, e per conoscenza a REN 207 s.r.l., di aver rilasciato provvedimento di diniego prot. n. RFI.DOIT.MI.ING\A0011\P\2025\0003149 del 03/10/2025, in particolare ove viene dato atto che nell’ambito della Conferenza di Servizi era stata subordinata «l’eventuale autorizzazione al progetto presentato all’ottenimento del nulla osta ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 753/80, nonché alla stipula di apposita convenzione»; - della nota prot. n. RFI.DOIT.MI.ING \A0011\P\2025\0007220 del 28/11/2025, trasmessa da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Milano con la quale è stato confermato «integralmente quanto già rappresentato con la precedente comunicazione» e, in particolare, nella parte in cui è stato dato atto che «in sede di Conferenza di Servizi, RFI ha formulato una serie di osservazioni tecniche, non rilasciando alcuna autorizzazione e subordinando l’eventuale nulla osta alla presentazione di specifica istanza da sottoporre a valutazione ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 753/80»; - di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e connesso ai precedenti, ancorché ignoto. Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti proposto da REN 207 s.r.l. in data 28/04/2026: - della nota prot. n. RFI.DOIT.MI.ING\A0011\P\2026\0002970 del 13/02/2026, con cui Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Milano ha comunicato alla società REN 207 S.r.l. che «a seguito di un necessario approfondimento istruttorio» ha ritenuto di non accogliere la soluzione proposta da REN 207 S.r.l. all’esito della riunione del 18/12/2025; - della nota prot. n. RFI.DOIT.MI.ING\A0011\P\2026\0006384 del 01/04/2026, notificata in data 02/04/2026, con cui Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Milano, in riscontro alla richiesta di accesso agli atti avanzata in data 17/03/2026 dalla società REN 207 s.r.l., ha rappresentato che, con riguardo alle riunioni svolte in assenza di REN 207 s.r.l. – che hanno condotto all’adozione della nota del 13/02/2026 – non «risultano agli atti ulteriori contributi documentali, verbali o resoconti formalizzati riferibili al medesimo incontro o all’istruttoria ad esso connessa»; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso ai precedenti, ancorché ignoto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego e successive comunicazioni di Rete Ferroviaria Italiana relativi all’autorizzazione in deroga alle distanze ferroviarie per la posa interrata di un elettrodotto connesso a un impianto fotovoltaico, nonché nota di rigetto di una soluzione alternativa
Esito
Favorevole al resistente (gestore ferroviario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il diniego di Rete Ferroviaria Italiana all’istanza presentata ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. 753/1980 per la realizzazione di un elettrodotto interrato parallelo alla linea ferroviaria Alessandria-Piacenza, diniego motivato dall’incompatibilità del progetto con il potenziamento infrastrutturale in corso sulla tratta Tortona-Voghera. Sono state inoltre impugnate le successive comunicazioni con cui RFI ha precisato di non avere rilasciato alcuna autorizzazione e di avere subordinato l’eventuale nulla osta alla presentazione di una specifica istanza ai sensi dell’art. 58 del d.P.R. 753/1980 e alla stipula di una convenzione. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la nota con cui RFI ha respinto, dopo un approfondimento istruttorio, una soluzione alternativa prospettata nella riunione del 18 dicembre 2025, nonché la nota di riscontro a un’istanza di accesso agli atti. In sede cautelare la ricorrente ha chiesto la sospensione degli effetti degli atti impugnati. Il TAR ha rilevato che la soluzione alternativa si discostava dal progetto assentito con l’Autorizzazione Unica provinciale del 17 luglio 2024 e che E-Distribuzione S.p.A., gestore della rete, era espressamente menzionata nella nota impugnata del 13 febbraio 2026 quale soggetto che aveva espresso parere contrario alla soluzione alternativa. La società aveva inoltre un interesse, e un possibile controinteresse, alla realizzazione dell’opera di connessione, destinata a essere inclusa nel suo patrimonio infrastrutturale. La questione cautelare è stata quindi esaminata d’ufficio sotto il profilo della possibile mancata evocazione in giudizio di tale controinteressata.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, senza pronunciarsi in via definitiva sulla legittimità dei dinieghi e delle note impugnate. La decisione è stata fondata sui verosimili profili di inammissibilità dei motivi aggiunti per mancata notificazione del ricorso a E-Distribuzione S.p.A., ritenuta controinteressata in senso sostanziale e formale: il suo interesse derivava dall’inclusione dell’opera di connessione nel patrimonio infrastrutturale del gestore della rete, mentre la nota impugnata attestava il suo parere contrario alla soluzione alternativa. Il TAR ha richiamato l’art. 41, comma 2, c.p.a. e ha ritenuto non concedibile la tutela cautelare in presenza di tale possibile vizio processuale. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per l’obiettiva peculiarità della controversia. Il fascicolo è stato trasmesso al Presidente della Seconda Sezione, competente per materia, per la fissazione dell’udienza di merito.
Norme richiamate
Autorizzazione a costruire in deroga alle distanze previste dal DPR 753/1980
La disposizione costituisce la base dell’istanza della società per ottenere l’autorizzazione in deroga alle distanze ferroviarie; l’ordinanza non ne esamina nel merito i presupposti sostanziali.
nulla osta ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 753/80
La norma è richiamata in relazione alla necessità di una specifica istanza per il rilascio dell’eventuale nulla osta ferroviario; l’ordinanza non definisce in via sostanziale l’obbligo o la legittimità del diniego.
Il TAR ha ravvisato profili di verosimile inammissibilità dei motivi aggiunti per mancata evocazione in giudizio del controinteressato sostanziale e formale E-Distribuzione S.p.A.
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare incidentale; l’ordinanza la definisce respingendo la richiesta per i profili di inammissibilità rilevati.
Massime di principio
- Quando un atto impugnato incide direttamente sulla posizione di un soggetto che, nel procedimento, ha espresso un’opposizione alla soluzione contestata e vanta un interesse sostanziale alla sua mancata realizzazione, tale soggetto può assumere la qualità di controinteressato procedimentale e processuale.
- La mancata evocazione in giudizio del controinteressato individuabile dall’atto impugnato può determinare la verosimile inammissibilità dei motivi aggiunti e giustificare il rigetto della domanda cautelare, senza necessità di esaminare nel merito la legittimità dell’atto.
- La qualità di controinteressato può derivare anche dall’interesse del gestore di una rete all’inclusione dell’opera di connessione nel proprio patrimonio infrastrutturale, quando il gestore abbia espresso parere contrario alla soluzione progettuale contestata.
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