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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34532/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento di una cartella di pagamento notificata a una società cessionaria di un ramo d'azienda per imposte dirette e IVA dovute dalla società cedente per annualità pregresse. La CTR aveva ritenuto illegittima la cartella per più ragioni: mancata prova della preventiva escussione del cedente, mancato rispetto del limite di responsabilità pari al valore dell'azienda ceduta, mancata prova di una frode fiscale, mancata notifica alla cessionaria del prodromico avviso di accertamento e carenza di motivazione dell'atto. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, con più motivi, la violazione di varie norme sostanziali e processuali; in particolare, con il quarto motivo ha sostenuto che il beneficio della preventiva escussione del cedente opererebbe solo in sede esecutiva e che, essendo il cedente estinto, non sarebbe stato possibile escuterlo. Le controparti non hanno svolto difese.

La decisione

La Corte ha esaminato il quarto motivo, ritenuto decisivo secondo il criterio della ragione più liquida, e lo ha respinto. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, in tema di cessione di azienda o ramo d'azienda, il cessionario risponde dei debiti tributari del cedente entro i limiti di legge e può opporre il beneficio della preventiva escussione anche nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento. Ha inoltre osservato che l'asserita estinzione della società cedente non risultava accertata in sentenza né provata come circostanza pacifica. Poiché la ratio decidendi principale della CTR resiste alla censura, gli ulteriori motivi sono stati dichiarati irrilevanti. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, senza statuizione sulle spese per mancanza di attività difensiva delle intimate.

Norme richiamate

  • art. 14, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La responsabilità del cessionario per i debiti tributari del cedente è assistita dal beneficio della preventiva escussione e opera entro i limiti di valore dell'azienda o del ramo ceduto.

  • artt. 12, 24, 25, 45 e 50, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Norme invocate per contestare la legittimità della cartella e il regime della riscossione mediante ruolo.

  • art. 2495 c.c.

    Richiamato per sostenere l'impossibilità di escutere un soggetto estinto; la Corte rileva però che l'estinzione non era stata accertata nel giudizio di merito.

Massime di principio

  • In materia di cessione di azienda o di ramo d'azienda, il cessionario può essere chiamato a rispondere dei debiti tributari del cedente nei limiti di legge e può far valere il beneficio della preventiva escussione anche in sede di impugnazione della cartella di pagamento, non soltanto nella fase esecutiva.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, l'impugnazione deve colpire utilmente tutte le rationes che sorreggono la decisione; se anche una sola ratio resta intatta, il ricorso non può essere accolto.
  • L'estinzione del debitore principale, se dedotta per escludere la preventiva escussione, deve risultare accertata o comunque ritualmente introdotta nel giudizio di merito; in mancanza, non può essere valorizzata in cassazione come dato pacifico.
  • In tema di responsabilità del cessionario per debiti fiscali del cedente, l'insufficienza del patrimonio del debitore principale può rilevare come presupposto per superare il beneficio di escussione, ma deve emergere secondo le regole probatorie applicabili al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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