Cassazione Civile, Ordinanza n. 00835/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente di un consorzio di bonifica, divenuto direttore generale del consorzio originario, ha contestato gli effetti organizzativi derivanti dalla fusione di più consorzi disposta da legge regionale. Sosteneva che, nel nuovo ente, avrebbe dovuto conservare la qualifica e/o ottenere il conferimento dell'incarico apicale di direttore generale, oppure comunque essere preso in considerazione in una procedura comparativa di nomina; lamentava inoltre di essere stato adibito a mansioni inferiori o comunque non equivalenti e di aver subito una progressiva delegittimazione e svuotamento di funzioni. Impugnava anche la soppressione di un compenso integrativo speciale che percepiva in precedenza, assumendo che si trattasse di emolumento ormai divenuto fisso e irriducibile. La Corte d'appello aveva respinto il gravame ritenendo, tra l'altro, che non esistesse un diritto a mantenere la precedente funzione di direttore generale nel nuovo assetto organizzativo, che mancassero allegazioni e prova su nesso causale e danno da mancata partecipazione alla nomina, che le nuove mansioni fossero equivalenti e che il compenso speciale restasse disciplinato dalla clausola collettiva che ne subordinava l'erogazione alla valutazione annuale dell'ente. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) violazione di norme processuali e dello statuto dei lavoratori per avere la corte d'appello limitato l'interesse ad agire alle sole pretese patrimoniali dopo il licenziamento per giusta causa; 2) violazione del CCNL e dell'art. 2103 c.c. per negare il diritto a mantenere o riottenere la qualifica/incarico di direttore generale e a partecipare alla procedura di conferimento; 3) violazione della legge regionale e dell'art. 2103 c.c. per avere ritenuto equivalenti le nuove mansioni; 4) violazione del CCNL, dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 36 Cost. per aver escluso l'illegittimità della revoca del compenso integrativo speciale e la sua irriducibilità retributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione di merito. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché introduceva una circostanza nuova (l'impugnazione del licenziamento) non tempestivamente dedotta in appello e comunque non si confrontava con la ratio decidendi sull'insussistenza del diritto alla reintegra nella qualifica; ha dichiarato il secondo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, affermando che la disciplina collettiva richiamata non attribuiva un diritto a conservare la qualifica di direttore generale ma solo una possibilità di collocamento in disponibilità e di partecipazione a eventuali procedure per altri incarichi, senza prova di una chance concreta; ha respinto il terzo motivo perché la censura mirava a rivalutare il merito delle risultanze istruttorie e, per la parte nuova, introduceva una domanda non proposta in primo grado; ha respinto il quarto motivo perché il compenso speciale era stato espressamente riconosciuto in applicazione dell'art. 30 CCNL, quale emolumento connesso alle modalità e all'intensità dell'attività svolta, sicché non era soggetto al principio di irriducibilità della retribuzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
invocato in relazione all'interesse ad agire; la Corte ha ritenuto corretta la limitazione dell'interesse alle sole pretese patrimoniali dopo il licenziamento non efficacemente contestato in appello.
citato dal ricorrente per sostenere la tutela reale e la reintegra; la Corte non ne ha tratto un diritto alla reintegrazione nella specifica qualifica, nel contesto della decisione.
art. 81 CCNL dirigenti consorzi di bonifica del 29/03/2006
richiamato per collegare il rapporto alle tutele contrattuali; non è stato ritenuto fonte di un diritto a mantenere la qualifica di direttore generale.
art. 29 CCNL dirigenti dei consorzi di bonifica del 28/07/1970
la Corte ha affermato che prevede il collocamento in disponibilità per un anno e, in mancanza di altro posto, la cessazione automatica del rapporto, non già un diritto a mantenere la qualifica.
art. 4 CCNL dirigenti dei consorzi di bonifica del 29/03/2006
richiamato per i criteri di comparazione nella procedura di conferimento dell'incarico; la Corte ha osservato che non attribuiva un diritto alla nomina, ma al più una partecipazione alla procedura secondo criteri discrezionali/comparativi.
art. 19 CCNL dirigenti dei consorzi di bonifica del 29/03/2006
citato insieme all'art. 4 per la procedura comparativa; il ricorrente non ha dimostrato che, ove incluso, sarebbe certamente risultato vincitore.
invocato per il demansionamento e la tutela delle mansioni; la Corte ha escluso sia la violazione sul piano formale sia su quello sostanziale, e ha ritenuto inammissibile la richiesta nuova di collocamento in disponibilità.
art. 4 L. reg. n. 5/2009
norma regionale che ha disciplinato l'accorpamento dei consorzi; la Corte l'ha considerata nel senso che il nuovo ente prevedeva un solo direttore generale.
art. 30 CCNL dirigenti dei consorzi di bonifica del 29/03/2006
la Corte ha ritenuto che il compenso speciale fosse espressamente riconducibile a questa clausola, che lo collega al grado di intensità dell'attività svolta e ne consente la cessazione al venir meno delle relative caratteristiche estrinseche.
art. 36 Cost.
invocato per sostenere l'irriducibilità del trattamento economico; la Corte ha escluso che operasse per l'emolumento in questione, perché non definitivo e non svincolato dalle modalità della prestazione.
base formale dei motivi di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge.
richiamato nel quarto motivo, ma la Corte ha esaminato la censura come violazione di legge.
Cass. n. 11362/2008
richiamata per affermare che un emolumento legato a modalità estrinseche della prestazione viene meno con il venir meno di tali caratteristiche.
Cass. n. 3050/2006
richiamata dal ricorrente; la Corte ha spiegato che il principio affermato vale solo se l'indennità, cessata la ragione che la giustificava, continui a essere corrisposta per un tempo sufficiente a integrare un trattamento migliorativo tacitamente riconosciuto.
Massime di principio
- Non esiste un diritto alla conservazione della precedente qualifica apicale quando, per effetto di un accorpamento organizzativo legittimo, l'assetto del nuovo ente preveda la soppressione di quelle posizioni; in tali casi può residuare solo, se prevista, una partecipazione a eventuali procedure di conferimento di nuovi incarichi o il collocamento in disponibilità secondo la disciplina collettiva applicabile.
- La tutela per mancata considerazione in una procedura comparativa o selettiva richiede allegazione e prova della concreta perdita di chance: non basta invocare astrattamente la violazione delle regole di comparazione, occorrendo dimostrare il nesso causale tra l'inadempimento e la possibilità effettiva di conseguire l'incarico e il relativo danno.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove; il ricorso deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.
- Un emolumento qualificato dalla fonte collettiva come compenso speciale legato all'intensità o alle modalità di svolgimento della prestazione non entra automaticamente nel nucleo irriducibile della retribuzione: se viene meno la ragione estrinseca che lo giustificava, esso può cessare.
- Il principio di irriducibilità della retribuzione opera per trattamenti ormai stabilmente acquisiti al patrimonio del lavoratore e non per somme erogate in via provvisoria o comunque subordinate a valutazioni periodiche del datore di lavoro o dell'ente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00699/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00715/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00718/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00721/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00727/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00733/2024 del 09/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →