Sentenza del 21/12/2016 n. 7239 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ICI - Immobile di interesse storico o artistico - Vincolo riferito alla sola facciata - Agevolazione art. 2, comma 5, d.l. 16/2013 - Estensione anche agli spazi interni - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza di primo grado e l'avviso di accertamento sostenendo, tra l'altro, che l'atto non spiegasse il mancato riconoscimento dell'agevolazione prevista dall'art. 2, comma 5, del d.l. n. 16/2013 per gli immobili di interesse storico o artistico. Nel merito, ha sostenuto che il vincolo, pur riguardando formalmente la sola facciata dell'edificio, fosse inseparabile dal fabbricato sia fisicamente sia economicamente e comportasse maggiori costi di manutenzione e conservazione a carico di tutti i proprietari delle unità immobiliari, inclusi gli spazi interni. Il Comune ha contestato l'ammissibilità dell'appello e ha sostenuto che l'agevolazione spettasse soltanto al bene direttamente sottoposto a vincolo, non potendosi estendere alle altre unità immobiliari.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ritenendo sufficienti anche la riproposizione e la contestazione delle argomentazioni già svolte in primo grado. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivato l'avviso di accertamento e non ha esaminato la questione del giudicato esterno, poiché la contribuente ha chiarito di aver richiamato precedenti giurisprudenziali e non un giudicato. Nel merito, ha accolto l'appello affermando che le maggiori spese per la conservazione della facciata vincolata ricadono su tutte le unità immobiliari cui essa appartiene, ai sensi dell'art. 1117 c.c. Pertanto, l'agevolazione ICI prevista per gli immobili di interesse storico o artistico si applica anche agli spazi interni e all'unità immobiliare della contribuente. L'accertamento è stato annullato e il Comune di Milano è stato condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributi unificati.
Norme richiamate
Art. 2, comma 5, d.l. n. 16/2013
La norma prevede un'agevolazione fiscale per gli immobili di interesse storico o artistico.
L'agevolazione è giustificata dalla necessità di compensare le maggiori spese di manutenzione e conservazione sostenute dai proprietari per preservare le caratteristiche dell'immobile vincolato. Il beneficio può applicarsi anche quando il vincolo riguarda soltanto una parte inscindibile dell'edificio, come la facciata, estendendosi alle unità immobiliari che concorrono alle relative spese.
La facciata rientra tra le parti comuni dell'edificio.
Le spese di manutenzione e conservazione della facciata gravano su tutte le unità immobiliari alle quali essa appartiene. Questo collegamento economico consente di considerare anche gli spazi interni e le singole unità immobiliari come rientranti nell'ambito dell'agevolazione fiscale.
Art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
L'appello deve contenere motivi specifici dell'impugnazione.
L'onere di specificità non impone necessariamente la formulazione di motivi nuovi rispetto al primo grado. È sufficiente che l'appellante contesti le ragioni della decisione e chieda il riesame della controversia; anche la riproposizione delle argomentazioni già svolte può essere idonea.
Giurisprudenza richiamata: Cass. n. 11794/2010 e Cass. n. 13738/2015
Le maggiori spese di manutenzione e conservazione sussistono anche quando il vincolo riguarda soltanto una porzione dell'immobile, inscindibile rispetto al tutto.
Il vincolo parziale sulla facciata non esclude l'agevolazione, perché la facciata è strutturalmente ed economicamente collegata all'intero edificio e i relativi costi ricadono sui proprietari delle singole unità.
Massime di principio
- Quando un vincolo storico o artistico riguarda una parte comune e inscindibile dell'edificio, come la facciata, l'agevolazione fiscale può estendersi alle singole unità immobiliari interne se i proprietari partecipano alle spese di conservazione.
- Non è necessario che ogni spazio interno sia autonomamente vincolato: è sufficiente che il vincolo parziale generi costi di manutenzione che gravano giuridicamente ed economicamente sulle unità immobiliari interessate.
- La finalità dell'agevolazione è compensare i maggiori oneri di conservazione, non soltanto ridurre la tassazione del bene formalmente indicato nel provvedimento di vincolo.
- In caso di contestazione tributaria, il contribuente deve allegare e dimostrare l'esistenza del vincolo, il collegamento con l'unità immobiliare e la partecipazione alle spese relative alla parte vincolata.
- L'avviso di accertamento deve indicare i presupposti della pretesa fiscale, mentre la prova dei presupposti per ottenere un'agevolazione grava normalmente sul contribuente.
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