Cassazione Civile, Ordinanza n. 15533/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2008, ottenendo accoglimento in primo grado. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'impugnazione solo quanto alle spese di lite, condannando la Regione al pagamento delle spese di entrambi i gradi di merito con liquidazione complessiva e forfettaria di euro 600,00, senza distinguere tra spese e compensi per ciascun grado e senza liquidare le spese vive documentate. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato violazione dell'art. 4 d.m. n. 55/2014, dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la liquidazione onnicomprensiva impediva il controllo del rispetto dei parametri tabellari e che era stata omessa la liquidazione degli esborsi documentati.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha ribadito che, in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare separatamente spese e compensi/onorarî, e deve farlo con riferimento a ciascun grado di giudizio, così da consentire alle parti il controllo dei criteri di calcolo e del rispetto delle tabelle. Ha inoltre rilevato che le spese vive documentate, distinte dal rimborso forfetario delle spese generali, devono essere liquidate se risultano necessarie e documentate. Per tali ragioni ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova liquidazione conforme ai principi indicati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
è invocato per censurare la liquidazione non conforme dei compensi professionali
è richiamato in tema di spese nel processo tributario
artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
sono richiamati per sostenere il difetto di adeguata motivazione/specificazione nella liquidazione
"rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni"
impone la liquidazione/rimborso delle spese documentate, se richieste e comprovate
Massime di principio
- In tema di spese processuali, la liquidazione deve distinguere in modo espresso le diverse voci di spesa e compenso, così da consentire alle parti il controllo della correttezza del calcolo e del rispetto dei parametri applicabili.
- La liquidazione delle spese va effettuata separatamente per ciascun grado di giudizio; una liquidazione complessiva e indistinta del doppio grado è illegittima se non consente di verificare i criteri adottati.
- Le spese vive documentate, quando necessarie e provate, devono essere considerate autonomamente rispetto al rimborso forfetario delle spese generali e non possono essere omesse in sede di liquidazione.
- La violazione dell'obbligo di specificare spese, compensi e spese documentate comporta cassazione con rinvio al giudice di merito per una nuova regolazione delle spese secondo i parametri normativi.
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