Cassazione Civile, Ordinanza n. 34805/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni contribuenti hanno chiesto la revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 8156/2022 che aveva già respinto il loro ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania. Essi hanno dedotto un preteso errore di fatto della Corte di cassazione: in particolare, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che nel ricorso originario non fosse stato riportato il contenuto dell’avviso di accertamento impugnato, necessario per vagliare la censura di difetto di motivazione, e avrebbe altresì affermato che non fosse stato riprodotto l’avviso notificato, né quello prodotto dall’Ufficio, sul quale il giudice di merito aveva fondato il rilievo della sottoscrizione, nonostante nel ricorso fosse stato evidenziato che l’avviso notificato non recava l’ultima pagina e quindi non risultava sottoscritto. I ricorrenti sostenevano che tali passaggi integrassero un errore revocatorio e che fosse stato comunque sufficiente il richiamo al contenuto essenziale dell’atto impositivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto che le doglianze non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma investissero la valutazione giuridica compiuta nel precedente giudizio di legittimità in ordine al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Ha quindi affermato che la mancata trascrizione o riproduzione dell’avviso di accertamento e degli atti rilevanti era effettivamente oggetto della precedente ordinanza e che non vi era stata alcuna svista percettiva, bensì una decisione di inammissibilità fondata sulla carenza di specificità del ricorso. Conseguentemente, il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di lite e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
delimita il rimedio straordinario della revocazione delle decisioni della Corte di cassazione ai soli casi previsti dalla legge
consente la revocazione solo per errore di fatto percettivo, non per errori di giudizio o di diritto
il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non riproduce il contenuto degli atti o documenti decisivi su cui si fonda
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- L’errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice incorra in una svista percettiva su un fatto decisivo, risultante in modo immediato dal confronto tra sentenza e atti, e non quando si contesti la valutazione giuridica compiuta dal giudice.
- Non può essere veicolata tramite revocazione una critica all’interpretazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: se la Corte ha ritenuto necessario che un atto amministrativo sia trascritto o riprodotto, la doglianza attiene al giudizio di diritto, non all’errore di fatto.
- Quando la censura investe la motivazione di un avviso di accertamento, il ricorrente deve riportare nel ricorso per cassazione il contenuto dell’atto rilevante in modo sufficiente a consentire il controllo di legittimità; in difetto, il ricorso è inammissibile per carenza di specificità.
- L’errore revocatorio non sussiste se il fatto considerato dal giudice è effettivamente presente nel processo e la parte si limita a sostenere che esso dovesse essere apprezzato diversamente o che non fosse necessario trarne le conseguenze giuridiche adottate dalla Corte.
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