Cassazione Penale, Ordinanza n. 12447/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il difensore di un condannato ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato tra due gruppi di reati già definiti con sentenze irrevocabili. Il primo gruppo riguardava reati in materia di stupefacenti commessi tra ottobre 2005 e luglio 2009; il secondo gruppo riguardava reati associativi e connessi alla disponibilità di armi commessi tra aprile 2008 e febbraio 2009, già unificati tra loro ex art. 81, comma 2, c.p. Il giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione ritenendo non credibile che, nel 2005, mentre era impegnato nel narcotraffico, il condannato avesse già prefigurato un futuro concorso esterno in associazione mafiosa, legato solo tre anni dopo a un occasionale contributo per la fornitura di armi. Il ricorso sosteneva, in sostanza, che l'adesione al sodalizio mafioso fosse stata determinata dalla necessità di proteggere il traffico di stupefacenti gestito dall'interessato, dunque in un quadro unitario di programmazione criminosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero solo di merito, perché miravano a sostituire alla valutazione del giudice dell'esecuzione una lettura alternativa degli elementi fattuali. Ha inoltre ribadito che, per riconoscere la continuazione tra reati associativi, occorre una verifica specifica sulla natura dei sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla continuità temporale, non essendo sufficiente la mera natura permanente del reato associativo o l'omogeneità delle condotte. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato come parte del primo gruppo di reati in materia di stupefacenti oggetto della richiesta di continuazione.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato come parte del primo gruppo di reati in materia di stupefacenti oggetto della richiesta di continuazione.
richiamato come titolo di concorso nel secondo gruppo di reati.
richiamato come reato associativo mafioso incluso nel secondo gruppo di reati.
richiamato come reato connesso alla detenzione/porto di armi nel secondo gruppo di reati.
richiamato come reato connesso alla detenzione/porto di armi nel secondo gruppo di reati.
richiamato per indicare che alcuni reati del secondo gruppo erano già stati unificati sotto il vincolo della continuazione.
norma di riferimento per la disciplina della continuazione, oggetto della domanda in sede esecutiva.
Massime di principio
- In tema di continuazione tra reati associativi, il vincolo può essere riconosciuto solo all'esito di una verifica concreta sulla natura dei sodalizi, sulla loro effettiva operatività e sulla loro continuità nel tempo.
- La mera natura permanente del reato associativo, da sola, non consente di affermare la continuazione, né è sufficiente l'omogeneità del titolo di reato o delle condotte.
- Il giudizio sulla continuazione non può fondarsi su una ricostruzione meramente astratta o su una semplice contiguità tipologica dei reati, ma richiede l'accertamento di un medesimo disegno criminoso originario.
- Nel giudizio di legittimità, sono inammissibili le doglianze che si risolvono nella richiesta di una rivalutazione del merito e degli elementi fattuali già apprezzati dal giudice di merito/esecuzione.
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