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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12420/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della condanna di primo grado, ha rideterminato la pena in un anno e quattro mesi di reclusione e 2.000 euro di multa per detenzione illegale e ricettazione di arma clandestina. In sede di concordato era stata avanzata anche richiesta di sospensione condizionale della pena, ma la Corte d'appello l'aveva rigettata ritenendo superati i limiti di concedibilità previsti dagli artt. 163 e seguenti c.p., senza attribuire rilievo all'estinzione, ai fini penali, di una precedente pena irrogata ai sensi dell'art. 445 c.p.p. Il ricorso sosteneva dunque che tale precedente pena, essendo estinta, non dovesse essere considerata nel giudizio sulla reiterabilità del beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio secondo cui, nel caso di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali per decorso del termine non incide sulla valutazione di una nuova sospensione condizionale quando la precedente decisione abbia applicato una pena detentiva; in tal caso, ai fini degli artt. 163 e 164, comma 4, c.p., la precedente pena va computata nel giudizio di concedibilità del secondo beneficio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 163 c.p.

    norma richiamata per i limiti di concedibilità della sospensione condizionale della pena e per il giudizio sulla reiterazione del beneficio

  • art. 164, comma 4, c.p.

    norma richiamata come parametro per valutare la concedibilità di un secondo beneficio di sospensione condizionale

  • art. 445 c.p.p.

    norma richiamata con riferimento all'estinzione degli effetti penali della precedente pena irrogata con patteggiamento, ritenuta non decisiva nel caso di pena detentiva ai fini del nuovo beneficio

  • Sez. 6, n. 27589 del 22/3/2019, P., Rv. 276076 - 01

    precedente di legittimità applicato per affermare che l'estinzione degli effetti penali nel patteggiamento non esclude il computo della precedente pena detentiva nella valutazione della sospensione condizionale

Massime di principio

  • In tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali per decorso del termine non impedisce di considerare la precedente pena detentiva ai fini della verifica dei limiti per concedere una nuova sospensione condizionale della pena.
  • La non rilevanza della precedente condanna ai fini della reiterazione del beneficio opera solo quando nel patteggiamento sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva; se invece è stata applicata una pena detentiva, essa deve essere valutata ai sensi degli artt. 163 e 164, comma 4, c.p.
  • Il ricorso è inammissibile quando censura un diniego della sospensione condizionale conforme a un principio di diritto già consolidato e correttamente applicato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

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